Importante sentenza in materia di contravvenzioni agli automobilisti
Importante sentenza in materia di contravvenzioni agli automobilisti Importante sentenza in materia di contravvenzioni agli automobilisti La contestazione deve essere orale e personale; non ha valore legale il biglietto che il vigile lascia sotto l'asticciola del tergicristallo Ancona, 6 maggio. Il pretore dott. Carlo Petrinl ha emesso una importante sentenza sul sistema di contestazione delle contravvenzioni a coloro che lasciano in sosta le macchine oltre il tempo stabilito dalla tabella indicativa. Come è noto, in questo caso, gli automobilisti facilmente trovano sotto l'asticciola del tergicristallo un biglietto preannunciante la contravvenzione. Un noto avvocato di Ancona, condannato a 4 mila lire di ammenda per avere sostato, oltre i quindici minuti consentiti, con la sua auto in corso Garibaldi, proponeva opposizione. Egli dichiarava di non avere commesso il fatto e che, comunque, era lmprocedlbile l'azione penale, dato che della contravvenzione nessuna contestazione gli eri stata fatta. Il pretore ha assolto l'imputato, per non aver commesso il fatto, osservando che, in questo caso, gli appariva pregiudiziale l'indagine sul valore del biglietto di avvertimento lasciato sull'auto dal vigile: un avvertimento del genere — ha detto 11 pretore — non può avere vaiore ed efficacia sostituti¬ va della contestazione al contravventore, prevista dall'articolo 122 del Codice stradale. La sentenza chiarisce poi: « Principio informatore del vigente Codice stradale è che tutte le contravvenzioni debbono essere contestate personalmente al contravventore. E nell'ultimo comma dell'art. 122 Il Codice prevede perfino 11 caso del veicolo in corsa, per 11 quale l'agente deve intimare In modo evidente al conducente di fermarsi, a meno che non osti materiale impossibilità. Deducesi pertanto da tale norma che, tolto il caso dell'assoluta materiale impossibilità, sempre si deve procedere alla contestazione orale e personale della contravvenzione. Nè qui si confonda la materiale Impossibilità prevista dalla legge con la difficoltà pratica che si incontra, ad esempio, quando I' vigile dovrebbe attendere il conducente del veicolo che sosta oltre il tempo consentito, perchè la prima è prevista ed esime, la seconda no. «L'interpretazione di cui sopra è confortata, e pienamente avvalorata, dalla considerazione che la mancanza della immediata contestazione al contravventore priva costui di due inderogabili diritti: primo, quello di potere subito fornire eccezioni e difese circa l'addebito mossogli; secondo, quello di effettuare l'oblazione in via breve, di cui all'art. 116 del Codice stradale. « Il sistema del bigliettino di avvertimento apposto al parabrezza, nella negativa di ricezione o di rinvenimento avanzata dal contravvenzionato, non può ingenerare sicurezza alcuna circa l'effettivo avvertimento, anche se si volesse ammettere essere consentito un tal genere di contestazione. E allora, manca una prova sicura dell'esistenza di un presupposto per la procedibilità, anzi per l'esistenza del reato. Inoltre tale prova è data, senza dubbio, con la contestazione orale e personale della contravvenzione, dalla quale discende la facoltà, nel contravventore, di effettuare oblazioni in via breve, diritto insopprimibile a lui concesso dall'articolo 116. «Pertanto va pronunziata la assoluzione del prevenuto, perchè il fatto non costituisce reato ».
Persone citate: Carlo Petrinl
Luoghi citati: Ancona
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