Richiesta dell'ergastolo per tutti gli imputati

Richiesta dell'ergastolo per tutti gli imputati IL PROCESSO PER L'ECCIDIO DI SCHIO Richiesta dell'ergastolo per tutti gli imputati Spietata requisitoria del P. M. • Delitto pseudo-politico che non consente applicazione di amnistia - Le particolari responsabilità del Maltauro Milano, 30 ottobre. Il processo per 1 fatti di Schio è entrato oggi nella sua fase conclusiva. Al termine di una chiara requisitoria il rappresentante della pubblica accusa, dott. De Matteo, ha chiesto per tutti gli otto imputati la pena dell'ergastolo con la commutazione prevista dall'articolo 9 del decreto di amnistia 1946. Rievocate le circostanze dello spaventoso massacro e citando le testimonianze dei sopravvissuti e dei congiunti delle vittime, il Pubblico Accusatore ha posto una domanda perentoria: «Contro chi si accanì questa furia omicida? Tra i prigionieri v'erano dei fascisti della repubblica sociale, in gran parte semplici gregari. Altri erano stati arrestati su denuncia di nemici personali o trattenuti in ostaggio al posto dmtltMtpMs—cprcgdBhmfiiiiiriiiiiriiitiKtrjiiiiiiiiitiifi tu ifiiiiiiiiii d'un fratello,-d'un padre, d'un marito, d'un fidanzato. Minutaglia >. Accennando al processo celebrato a suo tempo dalla Corte militare alleata, il dott. De Matteo ha quindi rilevato che tutti gli imputati di questo processo, compreso Ruggero Maltauro, dopo l'eccidio erano scomparsi: < La loro latitanza — ha esclamato — fu un'esplicita accusa! Le prove della colpevolezza del Piva e del Pegoraro sono così numerose e decisive da non esigere una lunga dimostrazione. I condannati dal Tribunale alleato, Pietro Bolognesi e lo stesso Maltauro; hanno fatto il nome di costoro >. Stringendo sempre più 1 termini dell'argomentazione, il Pubblico Ministero ha poi affermato la responsabilità di Broccardo, Ciscato, Manca, Pe- iiiiiifiiiiritiiitittiiiiiiiiiifiiieitfiiiirititiiiiiitisi goraro, Micheletto e Scortegagna. «Tutti costoro non erano nella caserma della polizia ausiliaria il giorno dopo l'eccidio: passeggiavano invece per le strade di Schio menando vanto dell'orribile prodezza compiuta nella notte. Ruggero Maltauro, che fu combattente della Resistenza col nome di battaglia « Attila » dovrà dirci per quale ragione scelse quel soprannome. Comunque la sua figura non appare limpida, nè politicamente nè moralmente: capo della polizia partigiana, nega la partecipazione alla strage. Possiamo seguirlo su questo punto, anche se gli « alibi » da lui stesso invocati sono falliti. E' però certo che egli era al corrente del piano di aggressione, tanto che propose di scartare la fucilazione in massa e di ricorrere alla dinamite, mezzo più sbrigativo meno compromettente, in quanto avrebbe fatto saltare in aria l'intero carcere ». Dopo avere precisato la posizione dell'imputato nei giorni che precedettero la sua latitanza, il Pubblico Ministero ha dichiarato innegabile la responsabilità di un concorso morale del Maltauro in quanto questo concorso morale fu necessaria condizione perchè l'eccidio avvenisse. Secondo l'articolo 40 del Codice Penale, ha detto il dott. De Matteo, non Impedire un evento che si ha il dovere di impedire, equivale a commetterlo, Affrontando e sviscerando il problema giuridico della causa, il Pubblico Ministero ha affermato che il massacro di Schio l'esempio tipico del delitto premeditato. Quindi è subito entrato ad esaurire la questione fondamentale del giudizio fu l'eccidio di Schio un delitto politico? « Questo delitto - ha detto ■ non ha certo l'impronta ideale di quelli di Carlotta Corday, che pugnalò il tribuno Marat, o di Felice Orsini. E' scaturito invece da un implacato risentimento contro coloro che erano stati o che erano creduti avversari politici; un delitto indubbiamente germinato nel clima di odio e di rancore lasciato dalla guerra civile ». Riassumendo 1 termini precisi dell'opinione della Pubbli ca Accusa, il dott. De Matteo ha detto che l'eccidio di Schio fu un delitto pseudo-politico che il legislatore volle però equiparare al delitto politico. La leggera colorazione politica della strage non autorizza la applicazione dell'amnistia del 22 luglio 1946, che può valere per i tentati omicidi, non per gli omicidi consumati: «Chiedo quindi — ha concluso — per tutti gl'Imputati, e cioè per Ruggero Maltauro, Giovanni Broccardo, Italo Ciscato, Narciso Manea, Andrea Bruno Micheletto, Igino Piva, Gaetano Pegoraro e Bruno Scortegagna, la condanna alla pena del l'ergastolo, con la commutazione prevista dall'art 9 del decreto di amnistia 22 luglio 1946, commutazione che ridurrebbe la pena per il Maltauro a 29 anni e a 30 anni per gli altri, Erano le 11,55. Il dott. De Matteo aveva incominciato parlare alle 9,30; le drammatiche argomentazioni del giovane magistrato avevano tenuto avvinto l'uditorio per oltre due ore

Luoghi citati: Milano, Schio