Il progetto di legge sindacale approvato dal Consiglio dei Ministri

Il progetto di legge sindacale approvato dal Consiglio dei Ministri Il progetto di legge sindacale approvato dal Consiglio dei Ministri Il testo sarà subito presentato alla Camera - Autonomia dei sindacati per la loro organizzazione e attività ■ Ammesso il solo sciopero economico, subordinato al tentativo di conciliazione -1 pubblici servizi devono essere sempre assicurati Roma, 31 ottobre. Piuttosto inaspettatamente, se si sapeva che la que- stione sarebbe stata presto ai- frontata e portata a termine, il Consiglio dei Ministri ha ripreso e concluso quest'oggi l'esame della legge sindacale: una legge, come si sa, che si trascinava da anni tra gli uf- ticl ministeriali e che 1 vari Ministri del Lavoro si erano passati in eredità via via che sj succedevano nella carica. Le linee generali Il comunicato ufficiale ne accenna in poche righe Informando che 11 Consiglio « ha autorteato „ Ministro del La Rubinaeci a Dresen- Voro °"- "ubinaccl a Presen tare alla Camera il testo defi- nitivo del disegno di legge per la disciplina dei rapporti di lavoro approvato in prec<;den- za». (Il che, a quanto se ne sa, avverrà subito alla ripresa dei lavori parlamentari nella seconda decade di novembre), Una nota informativa ufficio sa, tuttavia, ha provveduto a dare alcuni elementi del dise gn0 dj legge approvato che, seppure non dej tutto eaau. rienti nanno permesso stase s"one c II disegno di legge ra ai commentatori di farsi un'idea delle linee direttrici cui si è ispirato il Governo per risolvere la complessa que- iniziaopportuno adottare un nume ro fisso di aderenti, ma si indica una percentuale riferita 1111111111111111iiti 1111111m 1111 11111111■ti 111 ■ ri il la nota — riconosce la liber-tà di associazione sindacalegarantendo la piena autonomia del sindacati quanto alla loro organizzazione e attività e sta- bllisce la procedura e le con-dizioni per la registrazione. A questo fine non si è ritenuto alla composizione numerica delle categorie. I requisiti necessari per la registrazione si limitano a quelli previsti nella Costituzione per la democraticità dell'ordinamento interno di ciascuna organizzazione. Il disegno di legge prevede anche la registrazione di associazioni complesse alle quali dalle associazioni aderenti può essere attribuita la potestà di stl- pulare contratti collettivi in teressanti più categorie ». Qui si delinea il primo dubbio interpretativo. Si sa infatti che uno dei punti più dibattuti era il riconoscimento o meno delle cosldette organizzazioni orizzontali (le Confederazioni, tanto per intendersi). Non è chiaro se per « as- : soclazioni complesse » si inten- dano, per l'appunto, le organizzazioni orizzontali. L'interpretazione corrente propende in questo senso, ma per diradare ogni equivoco occorrerà attendere il testo del disegno di legge. L'altro punto controverso, ma questa volta non per motivi di interpretazione, riguarda il riconoscimento del diritto di sciopero e l'ampiezza di questo riconoscimento. La nota informativa, dopo aver accennato alle norme per la stipulazione e il rinnovo dei contratti collettivi (ove ci si attiene, sostanzialmente, alla prassi, migliorandola anzi, per qualche verso, a vantaggio dei lavoratori) si esprime in proposito nei seguenti termini: « La risoluzione delle controversie per l'applicazione di contratti collettivi è devoluta ad una speciale Sezione della Corte d'Appello. Per le controversie invece che abbiano per oggetto la formazione o la modificazione delle condizioni di : lavoro disciplinabili con con- j tratto collettivo è riconosciuto !il diritto di sciopero per i la | voratori. Le sole condizioni cui tale diritto è subordinato sono le seguenti: preavviso di 1 quarantotto ore, preventivo ' esperimento del tentativo di conciliazione (che sarà svolto secondo informa la nota più avanti, direttamente dal Ministero del Lavoro o dai suoi uf- nei periferici senza il ricorso a speciali Collegi), preavviso di una settimana per un limitato gruppo di servizi pubblici essenziali e assicurazione della continuità del pubblico servizio mediante il lavoro di una idonea aliquota di dipendenti ». Gli « scioperi illegali » Il disegno di legge prevede anche il ricorso alla procedura arbitrale purché su accordo delle parti o, a sciopero iniziato, su mandato di un referen*ium richiesto da almeno un quinto dei • lavoratori interessati. Per i dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici sono confermate le direttive già rese note a suo tempo: è prevista, cioè, una speciale Commissione composta dai presidenti di alcune Commissioni parlamentari alla quale si potranno rivolgere le associa.-ioni sindacali in caso di contrasto con il Governo per richieste relative al miglioramento del trattamento economico. La Commissione riferisce al Parlamento, cui è de mandata la decisione definitiva sulla vertenza. « Sanzioni penali — conclude la nota informativa — sono previste per i datori di lavoro che non osservino i contratti collettivi, per i rappresentanti di associazioni sindacali e di aziende che non si presentino al tentativo di conciliazione, per i promotori di scioperi illegali e per la violazione della libertà di lavoro, per la serrata ». Come si può ricavare dai chiarimenti ufficiosi l'orientamento del Governo in materia di scioperi « economici » e scioperi c politici » è inequivocabile. Questi secondi non sono previsti in alcun caso e rientrano, di conseguenza, tra gli c scioperi illegali » cui si accenna nelle ultime righe. SI sa però quante polemiche abbia già provocato la definizione di sciopero < politico » e si sa anche che da parte di alcune correnti sindacali si obiettava I^V è 'ìmpo^rbile precTsarTle" Igalmente questa caratteristi ca, ogni sciopero potendo intendersi, per un verso o per l'altro, di natura politica. Il Governo, a quanto è dato ricavare dalla nota in esame, avrebbe aggirato l'ostacolo definendo, invece dello sciopero politico, quello economico. Si dice infatti che il diritto di sciopero è riconosciuto « per le controversie che abbiano per oggetto la formazione o la modificazione delle condizioni di lavoro disciplinabili con contratto collettivo ». Tutti gli altri casi, quindi, sono esclusi, ivi compresi, ad esempio, gli scioperi di solidarietà che in genere le organizzazioni orizzontali sollecitano per rafforzare, nel momento della lotta la posizione di una determinata categoria. Cosi sembra, ma la materia è troppo delicata per non consigliare di attendere, prima di esprimere un qualsiasi giudizio, il testo del disegno di legge. Sta di fatto che su queste prime -indicazioni i sindacalisti già si pongono « sul piede iiiiiiiiiiiiintiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMii i n di guerra» e sostengono che, se esse resteranno confermate, non solo si proibirà lo sciopero politico propriamente detto, ma si limiterà in un certo senso anche lo sciopero economico. Uno dei segretari della CGIL, senatore Bitossl, ha già iniziato le ostilità definendo «reazionario e 'anticostituzionale » il progetto, preannunciando, sia pure ancora a titolo personale, una forte opposizione da parte della sua organizzazione ». La materia è esplosiva ed è facile prevedere che nel prossimi giorni, prima in sede di stampa e successivamente in Parlamento, quando il disegno di legge sarà posto all'ordine del giorno provocherà forti polemiche e vivaci contrasti. Per stasera, in attesa delle inevitabili reazioni, sarà stato sufficiente averne dato le grandi linee, così come si potevano ricavare dalle lnfor-, mazioni fornite, e indicato i' punti ancora oscuri o di più probabile dissenso. e. f. iiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiii'iiiiMi

Persone citate: Dresen

Luoghi citati: Roma