Parlamento e pompieri di Amintore Fanfani

Parlamento e pompieri Parlamento e pompieri In occasione della discussione di disegni di legge di una certa urgenza, è affiorata la preoccupazione di prevenire conflitti sulla disparità di opinioni tra i due rami del Parlamento. Tale preoccupazione suggerì, anche a chi scrive, di far precedere la discussione nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento da incontri di parlamentari delle due Camere, ed appartenenti al partito di maggioranza, per conseguire una intesa preliminare, atta per lo meno ad evitare discussioni superflue o atteggiamenti contraddittori o emendamenti tardivi, con l'effetto di una sicura perdita di tempo. So che il rimedio non è stato esente da critiche, soprattutto da parte delle minoranze, le quali temono che il ramo del Parlamento chiamato ad esaminare in un secondo tempo il progetto di legge si trovi esautorato e paralizzato dalle decisioni del primo ramo, prese con l'acquiescenza preventiva della maggioranza del secondo ramo. La critica ha fondamento e merita riflessione; sebbene un recente episodio serva a rivalutare, almeno in parte, il rimedio delle intese. Alludo all'episodio concernente il disegno di legge n. 1160, presentato alla Camera dei deputati dal ministro dell'Interno, di concerto con quelli del Tesoro e delle Finanze, il 14 marzo 1950, e contenente Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi. Dal 14 marzo 1950 è pas sato ormai un anno ed il di segno di legge non è ancora divenuto legge. Lungaggini del Parlamento? Discussioni in assemblea? Mancato ricorso allo spiccio sistema dell'esame in Commissione? Niente affatto; nel caso in parola il disegno di legge, di sette articoli, dopo dodici mesi non è ancora approvato, a causa di un eccesso di zelo da parte del Parlamento. E una sintetica cronologia può dimostrare l'asserto. Il 14 marzo 1950 il ministro degli Interni ha presentato il disegno di legge alla Camera dei deputati, la presidenza della quale ha sottoposto il disegno n. 1160 all'esame in sede legislativa della I Commissione (affari interni ecc.), la quale ha approvato il disegno il 23 giugno 1950. Il nuovo testo è passato al Senato il 13 luglio 1950. Finite le vacanze, la I Commissione del Senato lo ha esaminato, approvandolo il 26 ottobre 1950; ma poiché il testo della Camera era modificato, il nuovo testo fu trasmesso di nuovo alla Camera il 30 ottobre 1950. La I Commissione della Camera discusse il nuovo testo e lo approvò il 22 dicembre 1950, a causa di nuovi emendamenti ritrasmettendolo al Senato il 30 dicembre 1950. Quindi la I Commissione del Senato risottopose ad esame il predetto disegno di legge nel secondo testo redatto dalla Camera, e lo approvò ni gennaio 1951, apportando nuove modificazioni e quindi rimandandolo alla Camera il 15 gennaio 1951. La I Commissione della Camera fier la terza volta ridiscusse 'argomento, e il 2 febbraio 1951 approvò il testo del Senato, apportando nuovi emendamenti e rimandandolo ancora al Senato il 9 febbraio. La I Commissione del Senato per la terza volta esaminò il disegno, lo discusse, lo emendò ancora il 22 febbraio, e lo ritrasmise alla Camera il 26 febbraio 1951 Così dopo dodici mesi il di segno di legge si trova in di' scussione per la quarta volta alla Camera dei deputati, la quale forse, apportando emendamenti nuovi all'ultimo testo del Senato, redigerà un quarto suo testo, mandando lo al Senato, col rischio di riaverlo indietro con altre modificazioni. H lettore — intontito dalla girandola dei passaggi sopra elencati tra Montecitorio e Palazzo Madama — si domanderà: ma insomma, di che si tratta? H disegno di legge ministeriale, in attesa della riforma del servizio antincendi (chissà qual numero d'ordine ha questa riforma nel lungo elenco delle riforme?), si proponeva di ripartire più equamente la spesa del servizio antincendi tra i diversi Comuni, tenuto conto della ampiezza e della residenza o meno di un corpo o distaccamento del servizio antincendi nel Comune. Proposito quindi sano. La Camera, al primo esame ha sorvolato sugli emendamenti formali, e invece ha insistito nel meglio identificare (art. 4) le varie categorie dei Comuni sottoposti ai vari contributi, introducendo la categoria dei Comuni montani ed esonerandoli. Il Senato, al suo pri mo esame, non ha trascurato alcun emendamento formale, evidentemente perfezionan do la dizione degli articoli 1 e 2, e non ha concordato sul l'ataccsdddcutisetavteasdtrlupfogspzfbrelonvcqtmsttqdssamadncfvmIpaztmrcpiDeLccSsdmss l'emendamento della Camera a proposito dei Comuni montani. Da questo momento, e cioè dal 26 ottobre 1950, è cominciata la ridda dei passaggi tra l'uno e l'altro ramo del Parlamento a proposito del testo dell'art. 4. Tale ridda, come s'è visto, dura ancora. Chi segue il gioco in un appropriato quadro sinottico finisce col domandarsi se - esso non poteva essere evitato, con evidente vantaggio per i Comuni da sgravare di contributi (nell'attesa, naturalmente, pagano alla vecchia maniera, riconosciuta per ingiusta) e con diminuzione di chiacchiere, troppo spesso ingiuste, sulle lungaggini delle procedure parlamentari. In questo caso forse, dòpo il primo palleggio, un incontro dei due presidenti delle commissioni e perfino delle due maggioranze non sarebbe stato superfluo; supposto che non fosse bastato un incontro dei due relatori. Ad ogni modo quello che non è stato fatto, o non è stato fatto con la dovuta efficacia, può essere ancora fatto, con vantaggio dì quel prestìgio del Parlamento che a tutti ci è caro. In questo caso poi si dimostra la celerità dei passaggi da ramo a ramo, smentendo le lentezze degli uffici, tante volte proclamate ai quattro venti. La minuzia degli emendamenti poi mostra la cura con la quale l'esame delle leggi è fatto. E anche questo e bene. Resta per ultimo da domandarsi se questo caso, ed altri in altre occasioni ricordati da Sturzo, ad esempio, non invitino ad esaminare con attenzione ciò che si può fare per eliminare gli inconvenienti nascenti da due Camere ad identiche funzioni. Il piccolo argomento dei pompieri non sembra il più adatto a richiamare l'attenzione sul più vasto argomento accennato; ma anche un modesto episodio deve far riflettere, con tutte le dovute cautele e con i riguardi opportuni. Amintore Fanfani dLamgrpoe SaditetadiavnemritzasalastprdadaDl'oretosonarichSavostdenistqutaindopuprveordstgbvgmvsupchsecaiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiMHimiiiiiiiiiintiiiiiiiiiiMi

Persone citate: Sturzo