La legge che delega al Governo il controllo di produzione e consumi

La legge che delega al Governo il controllo di produzione e consumi La legge che delega al Governo il controllo di produzione e consumi Il progetto già presentato alla Camera dall'ori. Segni - Le merci ed i settori economici sottoposti a vincolo • Le sanzioni ai violatori del decreto prodótti agricoli e industriali e di locali per la conservazione dei prodotti anzidetti; B) Roma, 12 gennaio. Questa sera alle 19,30 il ministro Segni ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge « concernente la delega al governo di emanare norme sulle attività produttive e sui consumi ». Il progetto consta di sette articoli. Il primo di essi, che è il fondamentale, stabilisce che il governo è autorizzato ad emanare fino al 31 dicembre 1952 norme aventi forza di legge sui seguenti oggetti: Limiti e divieti A) Ammassi e conferimenti obbligatori; acquisti per conto dello Stato con finanziamento diretti o indiretti; requisizione di materie prime e prodotti agricoli e industriali; e di locali per la conservazione dei Determinazione e con trollo dei prezzi delle merci, delle prestazioni di lavoro, delle locazioni, dei servizi, della misura dei dividendi e profitti di imprese e delle rimunerazioni di capitale in genere; C) Controllo e disciplina dei consumi, con limitazione nei riguardi dell'affitto, della disponibilità e della distribuzione dei prodotti destinati ai consumi stessi; D) Disciplina dell'attività produttiva con determinazioni di ordine di proprietà e con imposizione di vincoli, limita¬ Itllllllllllllllllllllllllllllllllll IMIIIIMI1IIIII a o e e o è o e i o o e i i , a i i i i à i n ¬ zioni e divieto nel campo della produzione, del credito, degli investimenti, compresi quelli relativi agli impianti industriali, del commercio interno, delle importazioni, esportazioni e mezzi di pagamento all'estero e dei trasporti. Le norme da emanare ai sensi del precedente comma dovranno uniformarsi alla esigenza di assicurare gli approvvigionamenti necessari al Paese, promuovere un equilibrato sviluppo della produzione agricola ed industriale, provvedere all'attuazione dei programmi di difesa militare, mantenere la stabilità monetaria e tutelare il tenore di vita del popolo italiano, consentendo in pari tempo all'iniziativa privata di operare con la massima intensità nell'interesse collettivo e limitando, per quanto possibile, il conferimento di facoltà discrezionali alla pubblica amministrazione nei riguardi dei singoli atti economici ». L'art. 2 stabilisce altresì che sempre fino alla data suindicata il Governo può emanare norme aventi forza di legge « per introdurre le modifiche che si rendano necessarie nei servizi ed uffici amministrativi dello Stato e di altri Enti pubblici con determinazione delle relative responsabilità dei funzionari che vi sono addetti; per istituire trasformare e sopprimere Enti pubblici, gestioni "di Stato o per conto 11M111111 f 1f 1111111111M1111111111MI lllttllllliri dello Stato; per regolare le facoltà di vigilanza e controllo anche mediante la nomina di commissari governativi sugli Enti e organismi ai quali vengono affidate le gestioni ». Le pene previste Le pene che potranno essere comminate con i decreti legge sono indicate nell'art. 3 della legge. In particolare si prevede la pena dell'ammenda 0 quella della multa fino a dieci milioni insieme o separatamente alla pena dell'arresto, o. della reclusione" fino ad un anno. Queste pene possono essere aumentate fino al triplo per 1 casi in cui la violazione abbia determinato danno alla produzione nazionale, abbia fatto venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo o interessanti la difesa. Le pene della reclusione da uno a dieci anni e della multa fino a venti milioni possono essere comminate quando la violazione sia stata commessa allo scopo di ostacolare la produzione nazionale o di determinare aumenti nel prezzo delle merci o dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili, nonché allo scopo di rendere inefficienti od ostacolare l'attuazione dei provvedimenti che saranno adottati in base a questa legge. La parte finale di questo articolo stabilisce che quando la violazione è commessa dall'esercente di una impresa industriale o commerciale, nei decreti-legge può essere preveduta la facoltà dell'autorità giudiziaria di ordinare, in caso di condanna, la sospensione della licenza di esercizio, fermo rimanendo l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere gli stipendi ed i salari al personale dipendente per la durata della sospensione. Per la siderurgia Il Presidente del Consiglio ha ricevuto oggi il ministro dell'Industria on. Togni, accompagnato dal presidente dell'IRI, ing. Bonini, e dal presidente della Finsider, ing. Sinigaglia. Nel colloquio è stato esaminato il problema siderurgico italiano, anche in riferimento alla situazione contingente. E' stata riconosciuta la necessità di accelerare al massimo il .completamento del programma apprestato e che è già in avanzata fase di attuazione. Successivamente l'on. De Gasperi ha preso atto con compiacimento che, in seguito alle insistenze del presidente dell'IRI, l'ing. Sinigaglia aveva ritirato le sue dimissioni ed ha fatto voti che egli e i dirigenti del gruppo Finsider possano continuare la loro valida opera nell'interesse dell'industria e del Paese. Il Sottosegretario al Ministero del Lavoro, on. Rubinacci, ha ricevuto il direttore generale dell'Uva, ing. Fidanza, il sen. Roveda della Fir.m e l'on. Sabatini della Film. Nella riunione si è a lungo discusso, sulla base di suggerimenti del Sottosegretario, sulle possibili soluzioni della vertenza Uva. Gli on.li Roveda e Sabatini si sono riservati di far conoscere il definitivo punto di vista delle organizzazioni da essi rappresentate martedì prossimo 16 corr., dopo di che il Sottosegretario prenderà contatti con la società Uva. Suicidio o disgrazia?

Persone citate: Bonini, De Gasperi, Roveda, Rubinacci, Sabatini, Sinigaglia, Togni

Luoghi citati: Roma