I sette punti del ricorso Casalini presentato al Consiglio di Stato

I sette punti del ricorso Casalini presentato al Consiglio di Stato Perchè l'ex vice-sindaco si è dimesso da Consigliere I sette punti del ricorso Casalini presentato al Consiglio di Stato L'amministrazione comunale accusata di incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge nell'inchiesta sull'irregolarità edilizia Mentre la Commissione d'In-[schiesta sulle Irregolarità edili- d-Li-Si5_?r!.?"fnd?,Ja. sondai vrelazione sugli edifici abusivi (relazione che dovrebbe essere pronta entro la fine del mese) ieri si è avuto un inatteso colpo di scena in dipendenza della prima relazione, quella discussa e approvata dal Consiglio comunale durante le burrascose sedute svoltesi alla fine di settembre. L/ex-vice sindaco e assessore all'edilizia on. Casalini ieri ha inviato al Sindaco dottor Coggiola una lettera colla quale rassegna le dimissioni da consigliere comunale e comunica di aver presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la relazione della Commissione d'inchiesta riguardante, com'è noto, la questione CasaliniClttà Giardino ed 1 rapporti Casalini-Vaglio. Nella sua parte essenziale la lettera dice: < Stamane ho firmato il ricorso al Consiglio dì Stato contro la deliberazione, a me avversa, votata dal Consiglio comunale nella . seduta notturna del 27 settembre u. s. Sebbene la legge comunale e provinciale chieda al consigliere comunale, in lite col Comune che rappresenta la sola astensione dagli atti che lo riguardano, credo delicatezza andare oltre la lettera della legge ispirandomi agli articoli che riguardano la ineleggibilità e presento le mi» dimissioni da consigliere perchè nè da parte mia nè da parte del Comune vi sia alcun vincolo alla propria azione. Mi ritiro dalla carica che la fiducia di 107 mila elettori mi ha affidata, a testa alta, colla certezza' assoluta, nella mia coscienza di non aver mancato a nessuno dei miei più rigorosi doveri >. Contemporaneamente alla lettera di dimissioni l'on. Casalini ha notificato, all'ufficio legale del Comune, il ricorso presentato al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, perchè venga annullata e dichiarata illegittima «la pronuncia adottata dal Consiglio comunale di Torino in data 7 settembre .1950 sull'oggetto: comunicazione della relazione parziale della Commissione consiliare per le violazioni e le Indagini in materia edilizia nominata dal Consiglio comunale con deliberazione del 30 giugno 1950 >. U ricorso, preparato dagli avvocati Piero Vallauri e Luigi Briccarelli di Torino e dall'aw. prof. Leopoldo Piccardl di Roma, si basa su sette mezzi di impugnativa della deliberazione del Consiglio comunale. Le cause principali esposte nel ricorso sono: violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza. I sette mezzi di impugnativa sono: Primo punto: violazione del l'art. 340 del T. U. della legge comunale e provinciale. Incompetenza. Eccesso di potere. Si sostiene cioè che in base all'articolo citato «Non rien trave nelle attribuzioni del Consiglio comunale di Torino e - della Commissione da esso delegata di porre in essere una inchiesta, e tanto meno d'emettere un giudizio sulla persona del dott. Casalini > Secondo punto: « Incompetenza ed eccesso di potere >. Sotto questa denominazione 11 ricorso sviluppa i concetti espressi nel primo punto. Tergo punto: < Violazione delle norme sulla garanzia amministrativa (art. 22-51 del T. .U. della legge comunale e provinciale) ed eccesso di pote■re >. Si osserva cioè che « al tempo dell'arbitrarla indagine 'sull'attività del dott. Casalini questi (nè dà atto la Commissione nella sua relazione) era assessore all'edilizia e ttdspDrssèlazmtofsdllCnhmsttltp—«vpgcvfbdCsbsnsrdscnC1sllltnepOvice-1 iiiiiiiiiimmiitiiiiimiiiiiiiiiiiiin ' ' -[sindaco della città e che ouin- di in relazione alla carica di ai vice-sindaco, a norma del ci- i e ) i r a o e è ti a rdì e, na s. e eua ia a li isè el o o di aa' a uotietato articolo 22 egli non poteva essere chiamato a rendere conto dell'esercizio delle sue funzioni, fuorché, dalla superiore autorità governativa >. Di conseguenza si afferma nel ricorso, un'inchiesta non disposta e non compiuta dalla superiore autorità governativa è nulla come sono nulle la relazione conclusiva e la votazione fattane in Consiglio comunale. Ciò indipendentemente dalle conclusioni favorevoli o meno alla persona nei confronti della quale l'inchiesta fu svolta. Quarto punto: «Violazione dell'art. 278 T. U. 1934 della legge comunale e provinciale >. H ricorso sostiene che < il Consiglio comunale, nella tornata dal 85 al 27 settembre, ha discusso e deliberato su materia che non era stata posta all'ordine del giorno >, contrariamente a quanto prescritto dalla legge. Quinto punto: «Violazione di legge per difetto e contraddittorietà di motivazione della pronuncia impugnata >. Cioè — com'è detto nel testo — «La relazione difetta di motivazione quindi ne difetta la pronuncia consiliare >. A sostegno di questo concetto 11 ricorso cita i verbali dell'Intervento fatto dal consigliere professore Maiorca durante il dibattito. Sesto punto: « Violazione dell'art. 295 del T. U. 1915 L. C. e P.>. Si ricorda che «la seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone >. n settimo punto è impostato sul « Generale eccesso di potè re > nello svolgimento dell'indagine da parte della Commls sione. Com'è noto è sufficiente che il Consiglio di Stato ac niniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii colga una di queste osservazioni perchè il provvedimento sia dichiarato nullo. Le dimissioni dell'on. Casalini dovranno ora essere ratificate dalla Giunta prima che possano essere comunicate al Consiglio comunale. La Giunta dovrà anche stabilire l'atteggiamento da tenere di fronte al ricorso. ■tiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Luoghi citati: Maiorca, Roma, Sesto, Torino