I due progetti di legge contro l'attività del MSI

I due progetti di legge contro l'attività del MSI I due progetti di legge contro l'attività del MSI La direzione del P S LI vorrebbe dare al Parlamento il potere di sciogliere il partito neo-fascista - L'iniziativa di Sceiba mira invece a rendere operante la Costituzione Roma, 11 novembre. Per comprendere 1 termini della polemica che sì è accesa sull' opportunità di adottare nuovi provvedimenti contro la rinascita del fascismo e necessario, innanzi tutto, distinguere fra le due iniziative che si sono annunciate: quella della Direzione del P.S.L.I. e quella del ministro Sceiba. Sono profondamente diverse l'una dall'altra poiché, mentre la Direzione del P.S.LJ. vorrebbe dare al Parlamento il potere di sciogliere 11 M.SJ., il disegno di legge che il ministro Sceiba sta preparando, di concerto col Guardasigilli, si limita a integrare le norme contenute nella Legge 3 dicembre 1917, dichiarata insufficiente ad infrenare le manifestazioni di fascismo. Secondo l'organo del socialdemocratici « per qualificare il M.S.I. come fascismo non occorrono nè istruttorie nè sentenze: bastano i suoi atteggiamenti e le dichiarazioni dei suoi capi. Non. commetterebbe perciò un atto di ingiustizia o una sopraffazione il potere legislativo se, con 'propria legge, ordinasse la soppressione di quel movimento >. Come si vede, la direzione del P.S.L.I. vuole trasferire al potere legislativo una competenza che la Costituzione affida alla magistratura: e questo è il punto che lascia gravemente perplessi poiché, a parte la vìolazio ne costituzionale, è ques'to un metodo pericoloso, capace di creare tutta una Berle di pre cedenti: «Ma sotto questo aspetto — afferma ancora La Giustizia Ai stamane — 11 potere legislativo dà garanzie eguali, se non superiori, alla magistratura >. Non si lede il prestigio del Parlamento se si afferma che la questione è un'altra; che. cioè, ogni potere dello Stato ha sfere di competenza differenti e che di quello che fa, 0 che dovrebbe fare la magistratura, non può arrogarsi la compe tenza nè il potere esecutivo nè quello legislativo. In - gene rale, d'altra parte, è questa l'accoglienza che è stata fatta, come già ieri abbiamo riferito, alla proposta dei socialdemocratici, e questo senso hanno le riserve o l'aperta contrarietà di uomini tutt'altro che sospetti di simpatie per il fascismo, come Ferruccio Parri, l'on. Vigorelli e l'on. Corbino. Si osserva d'altra parte che, se è vero che la Legge 3 dicembre 1917 si è rivelata inadeguata, non basterà a sanarne l'insufficienza un provvedimento adottato una tantum per colpire un determinato movimento politico nel quale si giudichi che 11 fascismo si è reln carnato. Da quel movimento, come accade alla tenia, altri potranno nascere a catena per partenogenesi, e sarebbe pertanto necessaria una legislazione a catena che, a volta volta, ' intervenisse per soppri merli, probabilmente senza mai arrivare ad esaurire 11 ciclo Per questo, appunto, l'Inizia¬ tiva di legge della quale si è parlato ieri nel Consiglio del Ministri è di altra natura. Essa non parte dal presupposto dello scioglimento di un partito, ma dalla necessità di dare un contenuto concreto alla volontà espressa dalla Costituzione di impedire che 11 fascismo isorga. Secondo Sceiba, oltre ai casi previsti di organizzazioni militari e paramilitari, e di ricorso alla violenza, altri sono ì reati nei quali il fascismo si identifica e si concreta. Egli pertanto si propone di elencarli in una nuova legge perchè il magistrato 11 possa colpire. L'impostazione è quindi costituzionalmente e giuridicamente corretta; si dubita, però, della sua stessa opportunità politica. Si teme in qualche ambiente che si arrivi con facilità a toccare il ridicolo, con effetti conseguentemente contrari a quelli perseguiti: immaginarsi, per esemplo, se si dovesse definire reato un gesto come il saluto romano, ovvero il canto di un certo inno, Nè si può ammettere che da queste e altre simili manifestazioni — che sono esse, in sè, ridicole, e certo innocue anche se fastidiose — sia tenuta in pericolo la Repubblica. Ci' vorrà quindi molta attenzione da parte del legislatore nel definire la nuova casistica perchè, se è vero che la Legge del 3 dicembre 1947 si è dimostrata insufficiente, è pur vero che le considerazioni giuridiche allora svolte in sede di Commissione e in assemblea plenaria conservano tutto il loro valore. Cautela vi fu allora da parte di legislatori cui veramente non competeva la taccia di simpatia per il fascismo, e cautela vi deve essere anche °esi- v. g.

Persone citate: Corbino, Ferruccio Parri, Vigorelli

Luoghi citati: Roma