Dodici anni di reclusione richiesti dal Pubblico Ministero

Dodici anni di reclusione richiesti dal Pubblico Ministero 11 processo contro il capitano ScHmlclt Dodici anni di reclusione richiesti dal Pubblico Ministero "Tutta Torino qui a dircelo „ lo accusa, ma nessuno è venuto - La sentenza si avrà domani? o e i i ù e e i . a ì o (Dal nostro inviato speciale) Napoli, 4 aprile. Oltre nove ore di udienza oggi al processo del criminale di guerra Schmidt: quattro al mattino per la requisitoria dell'accusa e cinque al pomeriggio — con termine oltre le 21,30 — per la prima arringa della difesa; aula gremita di avvocati e di pubblico che per la prima volta colma lo spazio a esso riservato. « Una strana epidemia » H P. M. col. Foscolo nel corso della sua arguta e dotta esposizione ha lamentato spesso che « una strana epidemia imperversa in questi pomi in Piemonte tagliando le gambe alla causa, data l'assenza per malattia, giustificata da rego lari certificati medici, di circa il settanta per cento dei testi a carico. Inoltre alcune delle testimonianze sono state contraddittorie e imprecise >. Dopo avere dimostrato il fondamento storico e giuridico del processo, nonché la legittimità a discuterlo da parte di un tribunale militare italiano, il P. M. attenendosi al forzato e ristretto campo dei capi d'imputazione elencati nel decreto di rinvio a giudizio, ha dovuto constatare che solo per tre fatti — esecuzioni alla Maddalena, a Giaveno e in via Clbrario — si è potuta matematicamente accertare la responsabilità dello Schmidt nell'intervento diretto, anche se motivato da ordini superiori, della consegna di uomini allo scopo specifico di rappresaglia L'imputato stesso ha ammesso che la situazione sconsigliava la esecuzione degli ordini poiché la inasprivano; quindi non alla voce del dovere — egli che si definisce commissario di polizia più che un vero e proprio soldato — doveva dare ascolto, ma a quella della coscienza E come capo responsabile poteva evitare tanti lutti. Esaminata la figura giuridica del partigiano, il col. Foscolo la individua in quella del belligerante illegittimo e quindi soggetto al Codice penale e non .a quello militare, ohe prevede la rappresaglia unicamente sul belligerante legittimo che violi gli usi di guerra. Esclude anche la legittimità della sanzione collettiva, in quanto deve essere prima rigorosamente accertata una responsabilità solidale. Torino non era un campo di battaglia i partigiani non erano belligeranti legittimi, quindi la legge di guerra non poteva essere applicata. Purtroppo la deficiente escussione testimoniale non ha consentito l'accertamento di prove di fatto tali da documentare inesorabilmente la partecipazione diretta dello - Schmidt alle esecuzioni; quella indiretta invece 1 per cui ricade nel reato di eccesso colposo. Anche circa le imputazioni di maltrattamenti diretti e personali non è stata raggiunta la prova certa. Le conclusioni « Tutta Torino lo accusa — ha detto il P.M. — ma nessuno è venuto qui a dircelo. Forse molti, anche per motivi economici, data la eccessiva distanza, non hanno potuto venire, e ciò ha influito sfavorevolmente al mio compito. Io sono costretto perciò a concludere solo in base agli accertamenti dei fatti portati a compimento nel corso del dibattito >. Il col. Foscolo ha presentato quindi le sue conclusioni: assoluzione per non aver commesso il fatto per l'eccidio di Novaretto e per la morte di Emanuele Artom; assoluzione per insufficienza di prove per le esecuzioni di Carignano e dell'autostrada Torino-Milano; condanna, concesse le attenuanti generiche, per il reato continuato di responsabilità colposa aggravata dalla previsione dell'evento a 8 anni di reclusione militare per l'eccidio di Giaveno; a 3 anni per quello del Colle della Maddalena e a un anno per quello di via Cibrario. Nella lunghissima arringa defensionale l'avv. -Mario Dal Fiume ha tenuto a dimostrare come le richieste dell'accusa cadono di fronte ai motivi di rinvio a giudizio: gli alleati hanno affidato lo Schmidt a un tribunale italiano perchè fosse giudicato quale criminale di guerra; se lo si vuole condannare per reato colposo tale qualifica decade in quanto viene a escludersi il dolo. Se gli si riconosce poi una responsabilità colposa vuol dire che ha avuto dei correi: perchè giudicarlo ed eventual mente condannarlo da solo' Perchè cedere al mandato del governo inglese che ce ne consegna uno soltanto, mentre rifiuta che vengano trascinati in giudizio gli altri, i quali, secondo il difensore, sono maggiormente colpevoli in quanto erano quelli che impartivano gli ordini ai quali l'imputato doveva obbedire? Segue un'ampia disamina della figura dello Schmidt, definito integralmente un soldato e quindi costretto a un imico inderogabile dovere: quello dell'obbedienza assoluta. Egli inquadra poi l'imputato nella tragica situazione in cui si trovava l'Italia del Nord e particolarmente il Piemonte; lo descrive come un militare fedele, che pure cercava di attenuare spesso, per quanto gli era possibile, le eccessive misure di rappresaglia ordinategli. Il difensore conclude richiamandosi alla convenzione dell'Aia che decreta legittima la rappresaglia contro i frarchi tiratori, e chiede l'assoluzione dell'imputato in quanto i reati contestatigli sono stati unicamente il compimento del dovere da parte di un soldato che deve obbedire alle leggi della sua nazione più che a quelle della sua coscienza. Domattina parlerà l'avvocato Vittorio Cnauvelot, ultimo difensore dello Schmidt. La sentenza è prevista per giovedì mattina. f. d.