Due sentenze riconfermano l'obbligatorietà dell'iscrizione all'istituto nazionale malattie

Due sentenze riconfermano l'obbligatorietà dell'iscrizione all'istituto nazionale malattie Due sentenze riconfermano l'obbligatorietà dell'iscrizione all'istituto nazionale malattie iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu Sulla delicatissima questione del monopolio dell'assistenza mutualistica ai lavoratori si è pronunciata la nostra Corte d'Appello Sez. I (Pres. Peretti-Grlva, consiglieri Alessio, Casoli, Prestamburgo. Manfredinl, cane. Arone) con due sentenze depositate Ieri In cancelleria. Come è noto le sentenze riguardano una causa promossa daU'Inam contro cinque compagnie dl assicurazione di Torino ed una seconda causa promossa Invece dal cotonificio Widomann contro l'Inam stesso. Entrambe, data la loro analogia, erano state abbinate per evitare un contrasto dl giudicato e discusse dinanzi alla Corte Con queste due sentenze viene dsvRsdivTdln«llcagatcsfaacvdtgnIsalltbplntgstnpps■ 111 '■ 11 ■ 11111 ' 111111T11 ! 11:111111 ! 11111:111 11 < 1 ! 1111 ! 11sostanzialmente riconosciuta . la validità della legga n. 138 delfll gennaio 1943 con cai era concesso all'Inani 11 monopollo in materia mutualistica e, conseguentemente viene riaffermate l'obbligatorietà del versamenti all'Istituto stesso. La lotta contro l'Inam Ingaggiata subito dopo la liberazione era già sfociata In vertenze giudiziarie; senonchè 11 problema, in cui sono messi In gioco decine dl miliardi e Interessi profondi dl milioni dl lavoratori, dl grandi Istituti e dl datori dl lavoro, si presentava cosi complesso che si ebbero sentenze contrastanti. Ad esemplo l'Inam era rimasto soccombente nella causa promossa contro le compagnie dl assicurazione ed era Invece risultato vittorioso nella causa che il cotonificio Widemann gli aveva Intentato. In questa seconda causa (relatore cons. Casoli) In cui gli Interessi del cotonificio erano sostenuti dall'aw. Zola! e quelli dell'Inani dagli avvocati Accossato dl Torino e Matteuccl di Roma, la Corte ha osservato che la legge il gennaio '43 « rappresenta un ulteriore passo sulla via della previdenza e dell'assistenza sociale » via Iniziata a percorrere dall'Italia fin da tempi anteriori al fascismo, e che pertanto la materia in cui la legge suddetta incide « non ha radice nell'ordinamento fascista per essere essa rispondente ad una esigenza sociale per mera coincidenza cronologica divenuta attuale e maturatasi in concreto provvedimento al tempo di quel deprecato regime ». A proposito della identità concettuale fra la legge 11 gennaio 1943 e l'ordinamento corporativo, la sentenza afferma che • le leggi che hanno travolto 11 sistema corporativo fascista non hanno Implicitamente abrogato la legge n. 138 del '43 ». E ciò tanto piti deve dirsi se si considerano le successive provvidenza emanate dal governo della Repubblica italiana tutte fondate sul presupposto della sussistenza e dell'attuale efficacia della legge in questione. Con questa sentenza viene confermata la decisione del Tribunale. Nella causa contro le compagnie d'assicurazione (relatore cons. A lesslo), la Corto osserva preliminarmente che le compagnio si « azzardono perfino a negare » che l'obbligatorietà dell'Iscrizione al l'Inam Includesse tutte le specifl che categorie dei lavoratori, e ad affermare invece che tale obbligatorietà, riguardasse soltanto lo associazioni sindacali esempllflcatamente elencate all'art. 4 della costitutiva dell'Ente. A tal propo sito la sentenza dice: « Slmile affermazione non può non apparire assolutamente arrischiata solo che abbia presunta la Indiscutibile circostanza che nel regime corporativo fascista vigente all'emanazione dl quella legge i lavoratori erano tutti senza eccezione alcuna Irreglmentati nelle varie confederazioni elencate appunto all'art. 4. A proposito, Infine, del diritto Invocato dalle compagnie, dl co stltulre mutue aziendali, in base all'ordinanza 24 maggio 1045 dell'A.M.G., la Corte riconosce Ja validità di tale facoltà limitatameli te al periodo 1 ottobre-31 dicembre '45 (giorno, questo, del trapasso del poteri del governo militare alleato al legittimo governo Italiano) e stabilisce che a partire dal lo gennaio '48 le compagnie debbano -corrispondere all'Istituto 1 contributi, tenendo conto delle spese direttamente sostenute per l'assistenza al dipendenti. In questa causa le parti erano patrocinate dall'avv. Ferrerl (compagnie di assicurazione) e Accossato e Matteuccl (Inani). 111 < 111111111 r 111111:111111 r 11:1111 [ 1111111111:11111 ! 1111:1 .<

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