Lo scioglimento delle Camere

Lo scioglimento delle Camere Lo scioglimento delle Camere La Costituente ha risolto il problema dello scioglimento delle Camere : « keystone », chiave di volta del sistema parlamentare, come lo definiscono gli inglesi. Dalla soluzione di esso dipendè la forma reale di governo che s'instaurerà, e cioè, fuori dalle classificazióni scolastiche, se si tratterà di un governo regolato dai partiti, sottomesso a questi, o di un governo che, s'atteggierà in una delle varie forme del parlamentarismo, e cioè prodotto -edièspréssiò"nè:dènTèqutH!ffte: dei diversi organi dello Stato: Presidente della Repubblica, governo, camere e corpo elettorale; Individuerà ancora la figura del Capo dello Stato, e cioè'se debba essere il Presidènte-simbolo della m e IV repubblica francese oppure un capò di Stato che, pur non essendo capo del governo come negli Stati Uniti, abbia pure quella funzione arbitrale in cui si sostanzia un'alta autorità e un'effettiva funzione direttiva, contenuta e limitata dal parlamento. Il progetto dei 75*era su questo punto tecnicamente debolissimo, anche per le difficoltà e ambiguità d'interpretazione delle diverse norme, che non s'ingranavano in un sistema coordinato. Un miglioramento notevolissimo è stato compiuto, ma tuttavia non tutte le perplessità suscitate dal progetto sono state eliminate. Anzitutto con l'art. 84 viene conferito al Presidente della repubblica il potere di sciogliere entrambe le Camere, sentiti i loro Presidenti con l'assai discutibile limitazione per gli ultimi sei mesi del suo mandato. Evidentemente i pareri dei Presidenti delle Camere non sono vincolanti per la decisione del Capo dello Stato, ma egli deve pur sempre avere l'assenso del Primo Ministro, che controfirma ogni atto presidenziale. E qui cominciano le difficoltà. In caso di contrasto, potrà'il Capo dello Stato revocare il Presidente del Consiglio e nominarne altro che condivida il suo punto di vista? Il testo approvato non supera le difficoltà del progetto. L'art. 86, anche nella sua formulazione definitiva, parla di nomina e non di revoca del Primo Ministro. Ruini, presidente dei 75, affermò correttamente che nel potere di nomina è implicito il potere di revoca, ma l'intero contesto sembra escludere questa interpretazione, e tale punto di vista è stato sostenuto da alcuni autorevoli commentatori del progetto. E, in ogni caso, perchè permettere che vi sia incertezza su di una questione, cosi importante? In altri punti è stato conseguito un notevole chiarimento, togliendo di mezzo la fantastica costruzione del progetto dei 75. Lo scioglimento delle Camere è il mezzo più valido, non solo per risolvere situazioni (altrimenti insolubili ) di conflitti fra le Camere, di impossibilità di formare governi stabili, di porre in armonia Camere e corpo elettorale, ma è soprattutto il mezzo più idoneo per tenere a freno le eventuali intemperanze delle Camere, sui cui membri può stare sospesa la spada di Damocle dello scioglimento; e, cioè, il più valido mezzo per ottenere una relativa stabilità del governo. Nella stessa nostra storia parlamentare si trovano precedenti istruttivi, e Giolitti si valse più di una volta della mi naccia di scioglimento per sventare congiure di corridoio. In Inghilterra, dove lo scioglimento è praticamente un potere del Premier, esso risulta il mezzo più efficace ch'egli ha per tenere a freno la sua stessa maggioranza. Orbene, il progetto di costituzione con l'art. 88 stabiliva che quando una delle Camere avesse votato la sfiducia nel governo, questo si dimettesse o si appellasse all'Assemblea Nazionale. Sembrava perciò, anche secondo alcuni commentatori, che in questo caso il potere presidenziale di scioglimento venisse meno, cosicché si sarebbe avuta questa straordinaria e sconcertante conseguenza, che se una Camera fosse stata minacciata o avesse presentito l'eventualità del proprio scioglimento (proprio perchè con le sue intemperanze non consentiva alcun governo stabile) si sarebbe potuta premunire votando ancora la sfiducia nel governo! In tal modo il potere di scioglimento, la cui finalità .doveva essere la stabilità del governo, avrebbe servito invece a promuovere altre crisi; e, per di più, sarebbe stato di incentivo per la formazione di maggioranze collegate dal prevalente inte resse di evitare lo sciogli mento e le conseguenti eie zioni generali : inserendo . cioè, nel giuoco politico dei partiti un eleménto affatto estraneo e perturbante. Questo complicato arruffio di norme costituiva tuttavia il mezzo migliore per dare agli esecutivi dei partiti il pieno controllo sul Parlamento, ossia per deviare il governo parlamentare verso quella particolare forma, quasi « convenzionale » che si ha oggi in Francia. Cosi, fra il Presidentesimbolo e il Presidènte-capo, la costituzione nostra ha seguito una linea intermedia che vorrebbe dare al Presidente"' fflTalìtSrità effettiVàT ma strettamente contenuta dalla sua elezione ad opera del Parlamento e dalla necessaria collaborazione del Primo Ministro, componendo un sistema che s'avvicina a quello della terza repubblica francese e che, pertanto, come quello, potrebbe far capo a una progressiva inefficienza del Capo dello Stato. Ma questa,, di lasciare alia prassi la possibilità di cosi notevoli deviazioni non è commendevole soluzione. Non siamo qui in uno di quei campi nei quali è bene che la costituzione non precluda gli svolgimenti imposti dalle condizioni sociali e storiche contingenti, ma bensì in altro, in cui deve esservi assoluta chiarezza, al fine di evitare che l'interpretazione delle norme costituzionali , debba avvenire nel momento stesso della crisi, in un clima rovente,, in cui sarebbero le forze politiche allora prevalenti a imporre una data soluzione, con le profonde perturbazioni prodotte dalla facile accusa, dell'una e dell'altra parte, di violazione della costituzione. Il Presidente, mero simbolo, senza poteri effettivi, fu il maggior difetto della costituzione francese, e ben più gravi ne sarebbero, le conseguenze in un Paese, come il nostro, che deve ricostruire la propria tradizione politica.- - Emilio Crosa I INIIillllllIMMI HMIlIMlrl 1 lIl

Persone citate: Emilio Crosa I, Giolitti, Ruini

Luoghi citati: Francia, Inghilterra, Stati Uniti