Elettori ed osservatori del plebiscito in Val Roia

Elettori ed osservatori del plebiscito in Val Roia Elettori ed osservatori del plebiscito in Val Roia Roma, 11 settembre. Abbiamo sott'occhio il testo della legge per l'organizzazione del plebiscito nelle "alte valli della Tinee e della Vesubia e della Roia" presentata all'assemblea nazionale francese e rinviata alla commissione parlamentare per gli esteri. Nella esposizione dei motivi si ricorda che a norma dell'art. 27 della costituzione francese nessuna cessione e nessun scambio o acquisto di territori è valevole senea il consenso delle popolazioni interessate e che perciò entro sei mesi datl'entrata in vigore-del trattato di pace con l'Italia si procederà a una consultazione delle popolazioni delle zone indicate. I/articolo 2 della legge precisa che potranno votare tutte le persone sema distinzione di sesso che abbiano compiuto 18 anni al momento dell'iscrizione delle liste previste per la consultazione. Potranno però essere iscritte nelle liste a) le persone nate nel territorio annesso e domiciliate in esso al momento detta consultazione; b) le persone nate nel territorio annesso da un padre o da una madre che vi siano egualmente nati, indipendentemente dal loro attuale domi¬ cilio; c) le persone nate fuori del territorio annesso che avendo stabilito in esso U loro domicilio prima .! ;l 22 ottobre '22 l'abbiano conservato fino alla data della consultazione. Con quesf ultima clausola, come viene spiegato nella motivazione, si è voluto evitare che al plebiscito (il quale sarà segreto) partecipino coloro che si siano stabiliti nelle zone «dopo l'avvento del regime fascista e per incoraggiamento di questo regime ». A noi non risulta ohe il regime fascista abbia incoraggiato il ripopolamento chiamiamolo cosi dei territori in questione e in ogni caso è difficile comprendere perchè si debbano escludere dal voto anche coloro ohe nelle-tre valli si stabilirono di libera elesione. Per contro la clausola b) consente la partecipazione al plebiscito a quanti, pur non avendo conservato il domicilio nelle valli stesse, attualmente si trovino per esempio in Francia. Non si può quindi dire che la legge sia stata ispirata da criteri di perfetta eguaglianza e imparzialità. A norma dell'art, terzo e ultimo il governo di Parigi € potrà fare appetto a degli osservototi neutrali per oontnoBdriA la regolarità dette operazioni» e come già è noto questi osservatori saranno tre. Sintomatica appare la scelta del signor Francois Perreur membro del consiglio di Stato r!5l cantone di Ginevra, rilevandosi in proposito anche in ambienti elvetici ohe in tal modo la Svizzera interviene in una faccenda netta quale la pubblica opinione italiana considera l'Italia parte lesa. Una recentissima manifestazione in tal senso l'ha data la seduta detta Costituen te del 31 luglio scorso. Negli ambienti in questione si aggiunge che la Svizzera viene a staccarsi dal principio della neutralità da essa sempre tenacemente difesa e ohe per giunta come la Francia può essere lieta di considerare neutrale uno svizzero francese membro del governo cantonale di Ginevra cosi l'Italia avrebbe potuto rallegrarsi nel veder presoelto come osservatore neutrale uno svizzero italiano membro del governo cantonale ticinese. .Ve deriva che netta fattispecie i veri svizzeri neutri sarebbero i tedeschi. Però questo non viene detto allo soopo di ricavarne dette conclusioni. I B.

Persone citate: Francois, Roia