ESECUTIVO RAFFORZATO? di Filippo Burzio

ESECUTIVO RAFFORZATO? ESECUTIVO RAFFORZATO? E' interessante esaminare, nel progetto della nuova Costituzione testé distribuito, la posizione fatta rispettivamente ai poteri esecutivo e sovrano. Cominciamo dal Presidente della Repubblica. Eletto, come in Francia, per la durata di sette anni, dall'Assemblea Nazionale (composta di deputati e senatori), le principali prerogative del Presidente, in rapporto alla specifica funzione di governo, consistono essenzialmente in questi punti: a) n capo dello Stato « nomina il primo ministro e, su proposta di questi, i ministri» (art. 86). Si sa che in Francia, invece, secondo la nuova Costituzione, il Presidente può solo designare il primo ministro, il quale deve aver subito, cioè prima di costituire il Gabinetto, l'investitura dell'Assemblea. b) Egli può, « sentiti i loro presidenti, sciogliere le Camere » (articolo 84). E' Suesto il cosiddetto diritto i dissoluzione, prerogativa importantissima ai firn della stabilità del governo: tutto sta che il Presidente sappia usarne con prudente fermezza, senza lasciarlo cadere in desuetudine, come i roisfainéants della Terza Repubblica francese. Comunque, bene ha fatto il progetto di Costituzione a stabilirlo. c) Arbitraggio fra le Camere: « Quando una Camera non si pronuncia... sopra un disegno di legge approvato dall'altra, o quando lo rigetta, il Presidente della Repubblica può chiedere che la Camera stessa si pronunci, o riesamini il disegno ». Se non si pronuncia, o se lo rigetta un'altra volta, € il Presidente ha facoltà di in dire il referendum popolare sul disegno non approvato » (art. 70). Non è il diritto di veto della Costituzione ame ricana, è uh semplice dispo sitivo, diremo quasi meccanico, per arbitrare i conflitti fra le due Camere. I poteri del Governo sono, a loro volta, riassumibili nei seguenti punti: a) L'art : 87 stabilisce: « Primo ministro e ministri debbono avere la fiducia del Parlamento. Entro 8 giorni dalla sua formazione, il Governo si presenta all'Assemblea nazionale per chiederne la fiducia ». E' questa, ai fini della stabilità governativa, un'importante innovazione — già rilevata su queste colonne dal nostro Crosa — per cui le sorti del governo non dipendono dalle due Camere separatamente, bensì dal loro complesso, l'Assemblea nazionale: che, sotto questo speciale aspetto, assume quasi la figura di una super-Camera. Ciò dovrebbe valere a rendere meno facili le crisi. b) U rafforzamento della stabilità (non dico dell'efficienza) dell'esecutivo, si precisa anche meglio nell'articolo 88: « Un voto contrario dell'una o dell'altra Camera su una proposta del Governo non importa dimissioni. Una mozione di sfiducia non può essere presentata ad una Camera se non è motivata e firmata da un quarto dei componenti, nè può essere posta in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Dopo il voto di sfiducia di una delle Camere il Governo; se non intende dimettersi, deve convocare la Assemblea nazionale, che si pronuncia su una mozione motivata ». L'articolo non dice di più, i, confrontato con l'inizio bbma dell'art. 87, implica evidentemente le dimissioni del Gabinetto, ove l'Assemblea nazionale voti la sfiducia. * - Come si vede, le remore poste dal progetto della nuova Costituzione ai continui « assalti alla diligenza » (che resero precari gli ultimi governi parlamentari di anteguerra, aggravando la crisi delle istituzioni democratiche), non sono disprezzabili: e 1 giornali e gli scrittoli che agitarono, In seno all'opinione pubblica, e da oltre un anno a questa parte, il grave problema possono forse dichiararsi abbastanza soddisfatti. Non è completamente di questa parere Con. Calamandrei, il quale si dimostra preoccupato, almeno quanto noi, della stabilità e dell'efficienza ilei governo; ed osserva a proposito del progetto di Costituzione : «Un., difetto è di non aver voluto affrontare certi problemi che son vivi nella realtà politica attuale: per es. ... quello dei metodi costituzionali più adatti, seppure ve ne sono, per garantire la stabilità dei governi di coalizione ». Evidentemente si potrebbe (e a noi sembra anzi che si dovrebbe) fare di più, nel senso che la figura del primo ministro si avvicinasse maggiormente a quella, che noi abbiamo definita Cancelliere di Assemblea; e a tal fine converrebbe approssimar meglio la soluzione ideale, che cioè la durata del ministero coincidesse con là durata stessa della legislatura. Si potrebbe forse, a tal uopo, stabilire che, in caso di conflitto tra Governo e Assemblea su questioni specifiche, fosse in facoltà del Governo di appellarsi al referendum popolare; in caso di conflitto invece su questioni di politica generale, fosse in facoltà del Governo di ottenere dal Presidente della, Repubblica la dissoluzione delle Camere. Probabilmente però, senza arrivare a questo secondo estremo, basterebbe non l'obbligo, bensì semplicemente il potere discrezionale del Presidente della Repubblica di servirsi di questo suo diritto di dissoluzione: purché, a differenza dalla Francia, esso entrasse effettivamente nella nostra prassi politica; cosa che da noi non dovrebbe esser difficile, poiché sempre ne usò la monarchia. Reiteriamo il nostro avviso, già così ripetutamente espresso, che una simile estensione dei poteri esecutivo e sovrano potrebbe essere attuata con vantaggio per la stabilità e l'efficienza del governo, e senza eccessivo pericolo per le libertà democratiche; che da ben diversi punti dell'orizzonte vedono profilarsi le maggiori minacce. Risultato indiretto, ma non certo secondario, sarebbe poi forse il seguente: creare, a poco a poco, un clima costituzionale e politico favorevole al sorgere o risorgere, di grandi amministratori e statisti, devoti all'idea dello Stato superiore ai partiti, la cui mancanza è oggi così gravemen te sentita. Filippo Burzio vsldiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiii

Persone citate: Calamandrei

Luoghi citati: Francia