Le agitazioni dei contadini e lo sblocco degli affitti

Le agitazioni dei contadini e lo sblocco degli affitti Le agitazioni dei contadini e lo sblocco degli affitti Nuovi poteri ai Prefetti per le evasioni agli ammassi Situazione immutata per quanto riguarda le pigioni Roma, 2 ottobre. In riferimento alle agitazioni promosse a favore della liberazione degli evasori agli ammassi granari, particolarmente vivaci nell'Alessandrino e nel Cuneese, abbiamo attinto in sede competente le notizie che seguono e che varranno certamente a chiarire all'opinione pubblica interessata lo stato delle cose. La legge attuale non permette la libertà provvisoria ed impone il mandato di cattura per qualunque quantitativo HC 4IUUÌUUUITU aiiiinasBir*WòiM>- stante le insistenze e l'intervento del ministro Segni presso l'autorità giudiziaria, questa non ha potuto provvedere per la scarcerazione degli imputati di fatti di Ueve entità. Tuttavia domani al Consiglio del Ministri verrà presentato un provvedimento di legge in base al quale verrà reso facoltativo il mandato di cattura e consentita la libertà provvisoria per gli agricoltori colpevoli di aver trasgredito le norme di conferimento agli ammassi a scopo e sotto la pressione delle necessità familiari. In altri termini 1 prefètti verranno abilitati ad un'appli¬ itinimiiimitniinHniiiiNfiiiiiitiiiiiiiiiiiHiiiin „ . KiSsii cazione delle nonne punitive per trasgressioni granarie secondo la constatata necessità dei bisogni familiari degli imputati. Per quanto concerne gli speculatori, in questo caso meglio definibili c affama tori» del popolo, 1 rigori della legge vigono senza attenuazioni In merito all'atteso provvedimento che dovrebbe, dare una nuova disciplina alle locazioni degli immobili urbani, oggi si apprende da fonte competente chejjjpasun pro¬ ancora Anziché procedere subito all'emanazione di un provvedimento di proroga del blocco dei fitti e, quindi, di un altro per la regolamentazione dello sblocco graduale, si è infatti ritenuto preferibile risolvere e trattare tutta la complessa questione con un unico provvedimento legislativo, per la cui emanazione è possi Mia fruire ancora di tre mesi di tempo (fino al 31 dicembre 1946). Prima della scadenza di tale temine tutta la materia sarà comunque tempistivamente e completamente regolata.

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