Prosciolto un chirurgo accusalo di aver causato la morie di una bimba

Prosciolto un chirurgo accusalo di aver causato la morie di una bimba Prosciolto un chirurgo accusalo di aver causato la morie di una bimba Tuttavia il magistrato ne censura il comportamento negligente Roma, 9 aprile. Il medico è responsabile penalmente solo nel caso in cui un suo errore professionale dimostra una imperizia grossolana dovuta a ignoranza o a falsa conoscenza dell'attività sanitaria, o comunque se vi fu una patente violazione della diligenza comune. Questo in sostanza ha stabilito 11 magistrato della Procura della Repubblica di Roma nel prendere in esame un tragico episodio che costò la vita di una bimba. Il 30 aprile 1950, verso luna di notte, una bambina di dodici anni venne còlta da fortissimi dolori al ventre e da vomito. A nulla servì la somministrazione di alcune gocce di laudano, e la mattina, alle ore 7,45, il prof. Vitetti diagnosticò: probabile occlusione intestinale con necessità di un intervento chirurgico affidato al prof. L. F. Questi prese in esame la bambina alle 9,30, ma volle che la sua diagnosi, identica a quella del prof. Vitetti, fosse confortata da un controllo radiologico. Trascorsero cosi altre ore, e si procedette all'intervento soltanto alle dieci di sera, intervento che si prolungò per un'e-a. Alle due di notte la bambina morì. Da qui la denuncia all'autorità giudiziaria, nella quale il padre della bambina lamentava che il chirurgo non aveva mostrato una particolare diligenza nel curare l'ammalata e soprattutto aveva procrastinato il suo intervento di quel tanto da essere poi fatale aila vita della bambina. Infatti, si doleva 11 denunclante, il prof. L. F. non solo non aveva seguito di persona gli accertamenti del radiologo, in modo da essere nelle condizioni di operare immediatamente non appena avesse saputo in quale zona vi fosse la occlusione intestinale, ma era mancato' all'appuntamento in clinica, rendendosi per di più irreperibile, e costringendo cosi ad un differimento dell'intervento. Il prof. L. F. alla denuncia replicò spiegando che la bambina era morta nè per la occlusione intestinale, nè per il tempo perduto a diagnosticare con esattezza il male; ma solo per certi fatti costituzionali che « ogni chirurgo, purtroppo, è costretto a sperimentare e di fronte ai quali spesso falliscono tutte le risorse della scienza >. Sul delicato caso il magistrato volle ascoltare il parere di un tecnico e venne interpellato il prof. Grasso Biondi, il quale concluse affermando che nulla poteva essere addebitato al chirurgo, nemmeno il fatto di essere intervenuto con un certo ritardo e non immediatamente. Il Pubblico Ministero tra la denuncia e le conclusioni del perito scelse la via di mezzo e chiese l'assoluzione per insufficienza di prove: questo perchè ritenne dubbio 11 nesso di causalità fra l'eventuale negligenza del chirurgo e la morte della bambina. Più netta è stata la decisione del giudice istruttore: 11- chirurgo, egli ha affermato, non è punibile perchè il fatto non costituisce reato. Quali le ragioni? 11 magistrato, innanzi tutto, ha spiegato che non tutti gli errori professionali possono essere considerati come colpa dal punto di vista giuridico. L'errore può essere considerato sotto il concetto giuridico di colpa soltanto nel caso in cui da parte del professionista ci fu patente violazione della diligenza comune o dimostra, come si è detto, una imperizia irrecusabile. Quando d'altra parte, ha aggiunto II magistrato, si richiede l'assistenza d'un medico generico di comune preparazione scientifica, non si può pretendere dallo stesso una perizia professionale superiore alla me dia. Di conseguenza, ha concluso il giudice istruttore, se mai, nel caso specifico, si può parlare di mancanza di diligenza, che non è sufficiente a configurare la colpa professio naie: infatti la morte della bambina dipese da un fatto morboso nel quale s'Inserì oc caslonalmente 11 comporta mento negligente del medico che non può essere considerato causa efficiente del decesso.

Persone citate: L. F.

Luoghi citati: Roma