L'accordo sui fiduciari d'azienda presentato al Duce da Capoferri e da Pirelli

L'accordo sui fiduciari d'azienda presentato al Duce da Capoferri e da Pirelli L'accordo sui fiduciari d'azienda presentato al Duce da Capoferri e da Pirelli ù a a i e e e e Roma, 14 ottobre. Il Duce ha ricevuto, accompagnati da S. E. Lantini, i camerati consiglieri nazionali Pietro Capoferri e Piero Pirelli rispettivamente presidente e vice-presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria e degli industriali, che Gli hanno presentato il testo dell'accordo stipulato in data 12 corrente, con il quale viene esteso ai fiduciari di azienda e ai corrispondenti di reparto riconosciuti dal Partito col « Foglio di disposizioni » del 1" ottobre, il contratto collettivo per la disciplina del trasferimento e licenziamento dei lavoratori che rivestono cariche sindacali. Con que. sto provvedimento, che garantisce alle organizzazioni operaie il collegamento con i centri di lavoro, il Regime vuole assicurare alle medesime la possibilità di un funzionamento adeguato ai compit' loro affidati. Il presidente della Confedera zlone dei lavoratori ed il vice-presidente della Confederazione degli industriali hanno $oi comunicato al Duce che sono stati stipulati in tutta Italia i contratti di lavoro integrativi per gli impiegati ed i contratti per gli impiegati delle industrie elettriche della Lombardia, dell'Emilia, del Trentino, della Toscana e del Piemonte. Hanno, inoltre, comunicato l'intesa diretta a sveltire 11 procedimento per l'esame delle controversie e per la stipulazione del contratti di lavoro. Il Duce ha espresso il Suo vìvo compiacimento. Per comprendere appieno la portata politica e sociale del contratto stretto tra le due Confederazioni dell'Industria, occorre riferirne, sia pure per sommi capi, i precedenti. Bisogna, quindi, ricordare che, allo scopo di dare ai lavoratori la più ampia possibilità di azione sindacale, garantendoli contro eventuali rappresaglie adottate nei loro confronti, il Regime Fascista riconobbe -— quando il nostro ordinamento sociale ebbe realizzata la sua stabile consistenza sui princlpil corporativi — che fosse opportuno dare un riconoscimento ed una precisa tutela ai lavoratori che traessero dalla propria categoria l'incarico di rap presentarla e dalla propria asso ciazione professionale il compito di trattare i problemi di lavoro e i problemi organizzativi. Suesta direttiva del Regime fu izzata dalle due Confederazioni in un apposito contratto che fu stipulato il 13 novembre 1934 Il contratto stabiliva che i lavoratori i quali avessero la veste di dirigenti sindacali, non potessero essere licenziati o trasferiti senza il « nulla osta » del Comitato in tersindacale (in seguito, la facoltà di accordare il « nulla osta » fu attribuita al Consiglio provinciale delle Corporazioni); e precisava, poi, che tale « nulla osta » per licenziamenti e trasferimenti potesse essere accordato solo quando il provvedimento non fosse in relazione con l'attività sindacale svolta dai lavoratori in questione. In altre parole, e in breve, il contratto stabiliva che i lavoratori non potevano essere nè licenziati nè trasferiti per il fatto della loro attività di dirigenti sindacali. La qualifica di dirigente sindacale, ai fini di tale contratto, era riconosciuta ai componenti della giunta esecutiva delle Federazioni nazionali, ai segretari e ai componenti di direttorio dei Sindacati nazionali, ai segretari e ai componenti di direttorio dei Sindacati provinciali e interprovinciali, ai fiduciari dei Sindacati comunali e ai componenti dei direttori dei Sindacati comunali. Nella stipulazione del nuovo contratto, si è tenuto particolarmente presente il « Foglio di Disposizioni i del P.N.F. n. 1422, del l.o ottobre corrente. Il contratto ha valore, nel territorio del Regno, per tutti i lavoratori che rivestano cariche sindacali dipendenti dalle aziende industriali cooperative e similari. L'articolo 1 del contratto stabilisce che si intendono lavoratori che rivestono cariche sindacali: a) i fiduciari di aziende e i corrispondenti di reparto; b) i membri del Consiglio delle Federazioni nazionali e il rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra ih seno alla Giunta esecutiva delle Federazioni; e) i segretari e i membri del Consiglio dei Sindacati nazionali, riconosciuto per i lavoratori dello spettacolo, ed il rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi cldldvgtdnfsddfsdsegmdl guerra in seno al Direttorio; di |i segretari dei Sindacati nazionali - co3tttuiti, i membri del Direttorio a |dei sindacati stessi ed il rappre- " ì e - sentante dell'Associazione nazio naie mutuati e invalidi di guerra in seno al Direttorio: e) il rappresentante dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra in seno al Comitato delle Unioni provinciali; J) il segretario e i membri del Direttorio dei Sindacati provinciali ed il rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra in seno al Direttorio; g) il fiduciario del Sindacato comunale costituito in corrispondenza del rispettivo Sindacato provinciale; hj i membri di Direttorio per i Sinda i lCati comunali (nei limiti da tre a cinque membri; i) il reggente dell'Ufficio periferico (delegazione) della Gente del Mare e dell'Aria; l) i dirigerti sindacali dei dipendenti delle aziende autoferrotranviarie, degli internavigatori e degli addetti alle comunicazioni elettriche, che saranno determinati dalle rispettive Federazioni nazionali con apposito contratto, che formerà parte integrante del presente contratto collettivo di lavoro. Il nuovo contratto ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data della stipulazione.

Persone citate: Capoferri, Duce, Piero Pirelli, Pietro Capoferri

Luoghi citati: Emilia, Italia, Lombardia, Piemonte, Roma, Toscana, Trentino