Gli interrogativi sull' Iva per le case prefabbricate

Gli interrogativi sull' Iva per le case prefabbricate Risposte ai lettori sulla riforma fiscale Gli interrogativi sull' Iva per le case prefabbricate Non si comprende perché ci sia tassazione differente a seconda che i "pezzi" siano acquistati dal committente o fabbricati da un'impresa Ancora niùnerose soito le domande che riceviamo relativamente all'interpretazione dell'articolo 79 del Decreto 26 ottobre 1972, n. 633 istitutivo dell'Iva: in effetti il ministero delle Finanze è intervenuto più volte sull'argomento, ma alcune sue interpretazioni appaiono contradditorie, o non perspicue. Ci viene ora segnalata la Risoluzione ministeriale 12 marzo 1974 n. 503351 relativa alla cessione di case prefabbricate; il detto documento dovrebbe risolvere il problema se alle cessioni stesse sia o no applicabile l'aliquota ridotta del 3 per cento prevista dall'articolo 79. Quest'ultima disposizione stabilisce: «Per le cessioni dei fabbricati o porzioni di fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni effettuate dalle imprese costruttrici, e per le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei fabbricati stessi, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta al tre per cento...». Orbene, noi abbiamo ritenuto e riteniamo, confortati in ciò anche da autorevoli conferme, che il maggiore od il 'minore grado di ]}refabbri-cabilità dell'edificio, non pos- sa incidere sull'applicazione della norma sia per quanto riguarda l'appalto per la costruzione, sia per quanto concerne la cessione ad edificio ultimato. Infatti, le moderne tecniche costruttive presentano una notevole gamma di versioni nella prefabbricabilità e quindi non pensiamo di dover distinguere in relazione alla stessa, sempre che l'edificio costruito abbia le caratteristiche non di lusso dì cui all'articolo 13 della legge 2 tiglio 1949, n. 40S. La Risoluzione ministeriale 12 marzo 1974 prende in considerazione l'ipotesi dì cessione di case prefabbricate i?i legno, ma si deve ritenere che la stessa regolamentazione sia, a parere del ministero, applicabile anche qualora il principale materiale costruttivo sia un materiale diverso. Secondo il ministero occorre distinguere «il caso in cui il committente acquista i pezzi della casa prefabbricata e li fa montare e mettere in opera dalla stessa impresa che li produce o da terzi, da quello in cui il committente affida ad un'impresa la costruzione di una casa, da effettuare con \i pezzi fabbricati dall'impresa ! stessa». Nella prima ipotesi si avrebbe, sempre secondo la detta fonte, un contratto di compravendita dei singoli pezzi al quale non è applicabile l'aliquota Iva ridotta del 3 per cento, mentre nella seconda ipotesi la norma agevolativa potrebbe ajiplìcarsi. Conveniamo con la fonte ministeriale che l'isolato acquisto di elementi per costruire una casa prefabbricata debba scontare l'Iva con aliquota normale, così come è sottoposto ad alìquota del 12 per cento l'acquisio dei materiali da parte dell'impresa costruttrice. Ma, al di là di una imprecisione terminologica che il ministero usa con troppa frequenza e della quale la risoluzione suddetta è un ulteriore\ esèmpio, noi non riusciamo a renderci conto della differente tassazione prospettata tra l'ipotesi: a) vendita di pezzi della casa ine fabbricata e messa in opera da parte dell'impresa che li produce e b) affidamento ad un'impresa della costruzione di una casa da effettuare con i pezzi fabbricati dall'impresa stessa. In entrambi i casi, a nostro avviso, si ha o si può avere contratto di appalto, come lo stesso ministero sembra credere quando si riferisce al committente che acquista, anziché al compratore, come avrebbe dovuto correttamente fare; il detto contratto potrà essere l'unico esistente (e sottoposto ad imposta agevolata) od essere collegato ad un acquisto di beni mobìli (sottoposto ad aliquota normale). In ogni caso al contratto d'appalto dovrà essere applicata l'aliquota Iva del 3 per cento. Optare per una soluzione o per l'altra comporta pertanto, per il ministero, conseguenze diverse tali da consigliare un'esatta fof mutazione dei termini da usare nei contratti in questione. Gianfranco Gallo-Orsi

Persone citate: Gianfranco Gallo-orsi