In attesa della patente di Giuseppe Alberti

In attesa della patente L'ASSICURAZIONE In attesa della patente inosservato della legge sulle patenti (quella entrata in vigore il 21 marzo scorso, nota per il divieto di guida di auto veloci agli ultrasessantacinquenni) ha reso giustizia, finalmente, a quei cittadini che, avendo superato lesa- i v? Ie99e ha stabilito invece che i chl Sl trova 111 queste con.dlZ10111 Un particolare quasi del tutto | me di guida, ed essendo stati prò- ; ' mossi, venivano sorpresi a guidare prima di aver ritirato la patente. In base all'interpretazione della Cassazione essi incorrevano nei rigori del codice come coloro che non avevano conseguito la patente: minimo tre mesi di galera. Anche se qualche giudice di merito la pensava diversamente, le conseguenze erano gravi perché molti, in buona fede, ritenevano di incorrere al massimo in una contravvenzione, come accade a chi dimentica la patente a casa. Vi era un'altra conseguenza: in caso di incidente questi contravventori non avrebbero potuto fruire dell'assicurazione perché non muniti dì regolare patente. La nuo- (ha superato, con esito favore vole, gli esami, ma non ha ancora avuto la patente) non commette più reato, ma una semplice infrazione, che si può conciliare im I mediatamente (nel nostro caso con , i duemila lire). ' Resta ora un Problema giuridico. I 1 dej tutt0 nuovo apert0 da questa | legge. Agli effetti assicurativi l'au tomobilista o il motociclista che si trovi in queste condizioni è in regola oppure no? Un'interpretazione « formalistica » potrebbe esser negativa perché la patente, non ancora consegnata, potrebbe in teoria esser negata, per motivi ad esempio di procedimenti penali, dal prefetto anche a chi ha superato gli esami. Non ci sembra però che" questa interpretazione 1 „„..i-„„Lj„ vTiif „„i":,„ j„i , „, „ ' corrisponda allo spirito della nuo- ; va legge né della polizza di assi- curazione. La legge ha voluto chiarire che Il guidatore in queste condizioni I I è in « peccato veniale -, ed ha in | sostanza dato importanza soprat- tutto al fatto dell'esame. Il buonsenso conferma che anche nelle polizze si mirava allo stesso scopo: subordinare la regolarità della garanzia al fatto che il conducente fosse legalmente ritenuto « abile » a guidare un'automobile. Quindi, ; secondo il modesto parere di chi ' scrive e di qualche legale interpellato, l'interpretazione dovrebbe esser la più favorevole all'assicurato. Però sarebbe auspicabile, anche per evitare eventuali contestazioni, che nelle polizze venisse introdotto un chiarimento al riguardo. Naturalmente questo non è un incitamento a guidare senza aspettare il documento. Si tratta pur sempre di una cosa vietata, ma la punizione è ora proporzionata e giusta. Si tratterebbe soltanto di organizzare gli uffici pubblici in modo che il « permis de conduire » venga consegnato, come dovrebbe avvenire logicamente, nel giro di pochi giorni e non dopo mesi. ★ ★ , gllrimenU9 „ I « Leggendo le condizioni di polizza — scrive L. L. P. di Torino — ho scoperto che il nucleo familiare non rientra fra le persone assicurate quando si trovano sulla mia auto in qualità di trasportati. | Vi è la possibilità di assicurarle Il mercato assicurativo offre un'infinità di garanzie idonee per il tipo di « rischio » che la interessa. Può optare per un piccolo « capitale », 'ad esempio 5 milioni di lire per ogni persona (morte o invalidità permanente), oppure per un « massimale » superiore. Il premio da pagare varia a seconda di quanto si vuole garantire. Si possono assicurare il numero dei posti indicati sul libretto di circolazione, oppure nominativa- 1 mome (m°9'ie' marU°: fi9',i' eCC' ' Inoltre la garanzia può va ere an ; , :i 011iJatn„ n.rl!inn.|p Si P guidatore occasionale del veicolo. Una discreta polizza varia dalle 10 alle 20 mila lire l'anno di premio. I Giuseppe Alberti

Persone citate: L. L. P.

Luoghi citati: Torino