Il decreto sugli aumenti degli affitti

Il decreto sugli aumenti degli affitti Il decreto sugli aumenti degli affitti Per gli alloggi:'dal 15 al 60 per cento; per gli altri immobili: dal 40 al 140 per cento; per le sub-locazioni ; dal 30 al 1S0 per cento ■ Blocco al 31 dicembre 1946 Roma, 30 ottobre. La Gazzetta ufficiale pubblicherà domani il Decreto luogotenenziale 12 ottobre 1945 n. 669, relativo alla disciplina delle locazioni degli immobili urbani. Esso reca ai vari articoli: Art. 1. - Le pigioni dovute per locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione possono essere aumentate con de. correnza dal l.o del mese successivo alla data di pubblicazione del presente Decreto nelle seguenti misure: 1) dal 30 al 60 % se l'immobile è stato locato per la prima volta anteriormente al 16 aprile 1934; 2) dal 20 al 40 % se l'immobile è stato locato per la prima volta tra il 16 aprile 1934 e il 30 luglio 1940; 3) dal 15 al 30 % se l'immobile è stato locato per la prima volta tra il 21 luglio 1940 e l'8 settembre 1943. Nessun aumento è consentito se l'immobile è stato locato successivamente all'8 settembre 1943. Nel caso di contestazione, la misura dell'aumento è fissata dalla Commissione arbitrale prevista dal decreto. Art. t. — Le pigioni dovute per locazione di immobili adibiti a'1, uso diverso da quello di abitazione possono essere aumentate con decorrenza dal l.o del mese successivo alla data di pubblicazione. 1) dall'80 al 140 % se lo immobile è stato locato per la prima volta anteriormente al 16 aprile" 1934; 2) dal 60 al 110% se lo immobile è stato locato per la prima volta trs, il 16 aprile 1934 e il 30 luglio 1940; 3) dal 40 aU'80% se lo immobile è stato locato per la prima volta tra il 21 luglio 1940 e l'8 settembre 1943. Nessun aumento è consentito se l'immobile è stato locato successivamente all'8 settembre 1943. In caso di contestazione la misura dell'aumento è fissata dalla commissione arbitrale. Art. 3. — Alla pigione dovuta per locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione che l'inquilino abbia sublocato in virtù del contratto o del R. D. L. 25 gennaio 1943, n. 162, può essere apportato, oltre gli aumenti previsti dall'art. 1 e con decorrenza dal l.o del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, un aumento supplementare dal 20 al 100 per cento. L'aumento supplementare può essere ridotto fino al 10 cfc qualora si trat ti di sub-locazione parziale di locali non ammobiliati, sem pre che sia escluso 11 fine di speculazione. La stessa riduzione si applica anche nel caso di sublocazioni parziali di locali ammobiliati nelle località dove è praticata la requisizione parziale degli alloggi sempre che sia escluso il fine di speculazione. La misura dell'aumento supplementare è dal 30 al 150% : 1) se l'Inquilino pratica abitualmente la sublocazione a giornate; 2) se la sublocazione è praticata in deroga ai patti contrattuali in virtù del R. D. L. 25 gennaio 1943 num. 162 e si estende a più della metà dei locali utili che costituiscono l'immobile. L'aumento supplementare non è dovuto se l'immobile è stato locato per la prima volta dopo !'8 settembre 1943 salvo che nel contratto sia sta- bllito il divieto di sublocazione e l'inquilino si avvalga della facoltà accordatagli dal R. D, L. 25 gennaio 1943 num. 162. Art. 4. -r-- Nel caso di immobili presi in locazione da Istituzloni di assistenza e benefici enza per il raggiungimento dei propri fini istituzionali si applicano gli aumenti previsti dall'art, i, anche se gli immobili medesimi siano adibiti ad usi diversi da quelli di abitazione purché in essi non sia svolta una attività commerciale. Art. 5. — Se uno stesso locale è adibito ad uso promiscuo, per la determinazione dell'aumento si ha riguardo all'uso prevalente. Qualora però, l'immobile sia costituito di locali adibiti ad usi che comportano diverse misure di aumento, sono determinate separatamente le quote della pigione relativa alle parti dell'Immobile rispettivamente destinato ad usi diversi. Ari. s. — Gli aumenti stabiliti dai precedenti articoli sono computati previa eliminazione degli aumenti eventualmente praticati in violazione delle norme relative al blocco dei fitti, quand'anche l'attuale conduttore sia succeduto ad altri nel godimento dell'immobile. Il Decreto stabilisce inoltre: Gli aumenti stabiliti dagli art. 1 e 2 devono essere chiesti al conduttore mediante raccomandata con accusa di ricevimento entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'aumento supplementare stabilito dall'art. 6 deve essere chiesto all'inquilino entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Se la richiesta è fatta do 'po i termini indicati nei pre cedenti comma gli aumenti decorrono dal mese successivo al ricevimento della richiesta medesima. I canoni di locazione e di sub-locazione risultanti dalla applicazione del presente decreto o liberamente stabiliti per la prima volta dopo l'8 settembre 1943 non possono essere aumentati fino al 31 dicembre 1946 quand'anche altri conduttori o sub-conduttori succedano nel godimento dell'immobile. Queste disposizioni non si applicano quando all'Immobile sono apportate importanti ed improrogabili opere di riparazioni o riattamenti anche nel caso in cui l'immobile sia stato danneggiato da un fatto di guerra. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere di riparazione •:- di riattamento. A decorrere dal l.o del mese successivo alla data della pubblicazione del presente decreto e fino al 31 dicembre 1946 i conduttori di Immobili serviti da ascensore sono tenuti a rivalere 11 locatore dell'importo dei maggiori oneri a lui derivanti per Ti funzionamento e la manutenzione dell'ascensore stesso. Su richiesta del conduttore possono essere rivedute le pigioni dovute per locazione di immobili locati per la prima volta dopo l'8 settembre 1943, qualora essi risultino eccessivi rispetto ai prezzi praticati per immobili analoghi o similari per ubicazione, per numero o ampiezza di vani. La revisione può essere chiesta entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. In ogni capoluogo di mandamento sarà costituita con decreto del Presidente del Tribunale entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto una commissione arbitrale presieduta dal pretore e composta da due proprietari di immobili urbani affittati e da due inquilini. L'inquilino, qualora sia stato costretto a lasciare l'abitazione per sfollamento, non è tenuto al pagamento della pigione per il periodo in cui lo sfollamento è durato.

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