Il monopolio delle Mutue

Il monopolio delle Mutue Causa civile che interessa lavoratori e industriali Il monopolio delle Mutue Le ragioni esposte dal proprietario di un cotonificio e quelle addotte dall'lnaml La causa discussa ieri davanti alla sesta sezione del Tribunale Civile avrà, grandi ripercussioni. Sono in gioco non soltanto cifre dell'ordine del miliardo, ma Interessi profondi di milioni di lavoratori, di datori di lavoro e di grandi istituti. La causa e stata promossa da Vittorio Wldeman, proprietario del Cotonificio di S. Germano Chlsone contro l'Istituto Nazionale per l'assistenza di malattia al lavoratori (INAML). La parte attrice era assistita dagli avv. Enrico e Lorenzo Zola, l'Inaml dall'aw. Giuseppe Accossato e 11 Ministero del Lavoro era rappresentato dall'avvocato di Stato Ami. Un precedente giurìdico Più di un attacco era stato diretto dalla liberazione ad oggi contro l'organizzazione mutualistica; lamentele erano sorte da varie parti e una guerra sorda veniva mossa all'Istituto ebe ha, per legge, il monopollo del servizi di assistenza. Il costo di questi, ritenuto antieconomico, costituiva il motivo fondamentale di critica. L'attacco decisivo è stato sferrato Ieri e dovrà ora 11 Tribunale (Pres. Merlo; G. I. Corrado) decidere sulla delicatissima questione. La tesi del Cotonificio si è imper. niata sulla validità o non della legge 11 gennaio 1043 n. 138, con cui veniva fatto obbligo ai datori di lavoro di versare all'Inaml 1 contributi per l'assistenza. In forza della legge suddetta — ba detto la parte attrice — deriva che lo Stato, forte del monopolio, impone l'ammontare dei contributi. « Ma questa legge è ancora viva? » si è domandato il patrono del Cotonificio Wldeman; • e conseguentemente — ba soggiunto — è ancora l'Inaml un Istituto di diritto pubblico? ». L'aw. Zola ha ricordato che, con la caduta del sistema corporativo, decretata nel novembre del '*i ed entrata in vigore in Torino 11 19 maggio 1945, im¬ i e . e i a l i ; , i . e . a n i 1 e . » o ¬ plicitamente sono state abrogate tutte le leggi che avevano base In tale sistema; è questo un principio fermo della giurisprudenza. Cd da esaminare se anche la legge 11 gennaio '43 abbia fondamento nel sistema corporativo oppure no. Se lo ha — ha sostenuto l'aw. Zola — automaticamente è abrogata e allora l'Inaml potrà vivere soltanto più come associazione di fatto e, avendo perduto 11 diritto di monopolio, il datore di lavoro sarà Ubero di ricorrervi o no. Il patrono di Wldeman ha affermato, ricorrendo all'analogia dell'organizzazione sindacale fascista con quella assistenziale, l'identità concettuale tra la legge citata e 11 sistema corporativo. L'avvocato ha concluso asserendo che, con la richiesta dell'abrogazione della legge '43 sull'asslstei.za, non si mira a privare 1 lavoratori di una conquista che, d'altra parte, è sancita dall'articolo 38 della Costituzione repubblicana; lo scopo che 11 promotore della causa Intende raggiungere è che gii organi legislativi elaborino altre norme che tengano conto del punti di vista di tutte le parti interessate. L'avvocato, a sostegno della sua tesi, ha ricordato infine un precedente giuridico. « Dopo la liberazione — egli ha detto — alcune Società di assicurazione si erano intese con la Sezione sindacale degli assicuratori per creare una mutua Interaziendale. L'Inaml promosse loro causa poiché affermava che 1 contributi avrebbero dovuto pagarli ugualmente. I convenuti sostennero che la legge era slata abrogata e la sesta sezione del Tribunale Civile di Torino (pres. Luigi Ferrerò) ha dato ragione alle Società assicuratrici. La sentenza non è definitiva poiché è stato presentato ricorso In appello. Il Ministero del Lavoro ha, in questa causa, dato man forte all'Inaml. L'aw. Ami ha ricordato che per iniziativa del ministro Fan. fani, sono allo studio grandi mo¬ dhpsnsAgscIAdlsnssmqqctslpdnlLllsstsnqsni difiche nel sistema assistenziale ed h<i ritenuto, pereto, che l'azione promossa dal cotonificio Wldeman sia alquanto Inopportuna. Il patrono dell'Istituto ha, a sua volta, sostenuto la validità della legge. « Può considerarsi abrogata — A questo il suo assunto — urta legge alla quale si richiamano leggi successive, a sua parziale modifica» e che è menzionata, e non per Inciso, più volte? ■ -. Il nocciolo della causa Infatti — prosegue l'awocato Accossato — 11 decreto Badoglio del 9 agosto 1943 abolisce, dell'organizzazione sindacale fascista, le parti non compatibili con il nuovo ordinamento giuridico; la legge del 23 novembre dell'anno successivo ribadisce l'abolizione del sistema corporative ma fa salvi, all'art. 43, l contratti collettivi in vigore emendandi con successive modifiche. Il nocciolo della causa sta tutto qui; è un punto delicatissimo sul quale non vogliamo insistere e di cui non è nostro compito prospettarne aspetti: fra venti o trenta giorni 11 Tribunale con la sua sentenza risolverà 11 problema. Solo temporaneamente — è facile supporlo — poiché In una questione di cosi grande importanza, non sarà sufficiente un solo giudizio: ne risentiremo parlare in Appello. Risonanze della causa se ne sono già avute all'Unione Industriali che fra alcuni giorni diramerà un comunicato, e alla Camera del Lavoro. Quest'ultima afferma che non ha mal condiviso l'opinione che l'Inaml venga frazionato (e questo lo dimostra l'azione svolta dalla stessa Camera del Lavoro In questi ultimi anni) e che, rappresentando 1 contributi per 1 lavoratori salarlo differito, questi non possono avere diversa destinazione da quella stabilita dalle vigenti disposizioni, e Ano a che la legge non abhla eventualmente disposto in modo diverso.

Persone citate: Accossato, Badoglio, Giuseppe Accossato, Lorenzo Zola

Luoghi citati: Torino