Il Presidente

Il Presidente Il Presidente L' elezione del Presidente della Repubblica impone la soluzione di delicate questioni riguardanti i rapporti fra Presidente, governo, parlamento, non tutte regolate dalla costituzione, ma affidate alla prassi che si dovrà instaurare e, cioè, a quelle « constitutional conventions » degli inglesi, o regole di correttezza costituzionale per noi, che tanta parte hanno nella vita politica e parlamentare. Quali conseguenze determina pertanto l'elezione del nuovo Presidente sul Governo? Occorre ricordare che la nuova costituzione limita la azione e la competenza del Presidente della Repubblica alla nomina del Presidente eislwOanniplja, il. guatai a. «m» volta designerà i proprii còl laboratori, formando così il governo che entro 10 giorni dovrà presentarsi alle Camere per ottenerne la fiducia. Il Presidente della Repubblica ha cioè l'ufficio altissimo e grave, di interpretare, nominando il Presidente del Consiglio, quella che sarà la volontà delle Camere: di tutte e due, poiché sono entrambe le Camere, dei deputati e dei senatori, che dovranno dare o negare la fiducia nel governo, condizione assoluta della sua stessa esistenza. Il governo, cioè, è responsabile politicamente solo dinanzi alle Camere e non già, come nella interpretazione dello Statuto albertino sino al 1925, dinanzi al re e alle Camere; ed anzi, secondo la prassi instauratasi, dinanzi alla sola Camera dei deputati, o, come dopo il 1925, solo dinanzi al re; il governo attuale è responsabile politicamente ed in modo esclusivo dinanzi a tutte e due le Camere. Il Presidente della Repubblica non ha come il re il potere di revoca dei ministri; può reputarsi, ed io inclino a crederlo, che un tal potere sia implicito nel potere di nomina, ma è potere che potrebbe richiamarsi per una eventualità ipotetica, quando cioè un governo non si dichiarasse dimissionario dopo una mozione di sfiducia. Questa è la situazione giuridica voluta dalla costituzione e da essa proviene una rigidità tutta dottrinaria di rapporti fra i supremi organi dello Stato, che un'applicazione avveduta deve am: morbidire. Anzittutto, dato che il governo non è politicamente responsabile nei riguardi del Presidente, il mutamento di questi non modifica affatto la situazione politica e giuridica del governo, che, pertanto a stretto rigore, non sarebbe tenuto a presentare le sue dimissioni al Capo dello Stato, come invece è ovvio in quelle costituzioni in cui il rapporto di fiducia risulta, anche solo formalmente, duplice, ossia verso il Capo dello Stato e verso il parlamento. Ma un tale comportamento non corrisponderebbe a quel decoro esteriore che i rapporti fra i supremi organi costituzionali debbono pure mantenere allo scopo di dimostrare con evidenza le graduazioni e le distanze, che, pure formali, hanno tanto peso nella vita politica; e, d'altra parte la elezione del Capo dello Stato ha tale importanza che non può non essere accompagnata da atti che almeno formalmente ne riconoscano l'altissima funzione. Sarà quindi opportuno che il governo, avvenuta l'elezione del Capo dello Stato, rassegni le sue dimissioni. Ma, poiché siamo su di un terreno di formalità esteriori, a questo atto di omaggio deve corrispondere l'obbligo del Presidente eletto di respingerle, per una di quelle norme, già ricordate, di correttezza costituzionale, che altro' non sono che norme di morale politica, di interpretazione dello spirito stesso della costituzione. Se l'attuale Presidente della Repubblica, che con così alto decoro tenne la sua carica, fosse rieletto, neanche allora verrebbe meno la opportunità dell'atto formale di ossequio che trova la sua ragione non già nella fiducia personale, ma nel fatto stesso dell'elezione, nella rinnovata investitura del supremo ufficio statale, nell'omaggio alla dignità del Capo dello Stato. Il Presidente del Consiglio, in qualunque maniera, dovrà rimanere in carica, come del restò fu da noi affermato appena si delineò il problema della sua sorte ad elezioni avvenute, e dovrà presentarsi alle Camere per ottenerne la fiducia, che, data la maggioranza di cui dispone, non può essere dubbia. Ma, sia dal voto che le Camere esprimeranno, quando i diversi partiti, di governo e di opposizione, si saranno pronunciati, e sia anche prima, può riuscire opportuno un rimpasto, una modificazione cioè nella composizione del governo, e questo sarà compito esclusivo del Presidente del Consiglio che, a norma della costituzione propone i PsSPzf ministri al Capo dello Stato.Solo nel caso, siffatto improbabile nel momento attuale, che il voto delle Camere determinasse il mutamento del Presidente del Consiglio, interverrebbe il Presidente della Repubblica per la nomina del successore, valutando, previe le consultazióni di prammatica, la situazione determinatasi e risolvendo'*. Emilio Crosa

Persone citate: Emilio Crosa