Gli aumenti di capitale di Pasquale Jannaccone

Gli aumenti di capitale Gli aumenti di capitale La pubblicazione del testo definitivo del decreto sulla rivalutazione degli impianti consente ora di farne un esame più completo e di darne una interpretazione più sicura. Le disposizioni che hanno finora destato maggior interesse, per gli effetti sperati o temuti sul valore dèi titoli azionari, sono quelle degli articoli 4 e 5, che collegano le rivalutazioni agli aumenti di capitale e prescrivono la forma e la misura di questa operazione. I saldi attivi di rivalutazione — dice la prima parte dell'articolo 4 —possono essere portati ad aumento del capitale per un importo non superiore ai due terzi, a condizione che sia contemporaneamente delibe rata la emissione di nuove azioni a pagamento o di obbligazioni convertibili in azioni per un importo non inferiore dei saldi attivi portati ad aumento del capitale. Parecchie critiche mosse a questa disposizione non tengono conto del valore di quel possono nè'delle diverse vie ch'esso lascia aperte al compimento dell'operazione. La società che procede alla rivalutazione dei suoi impianti non deve necessariamente aumentare il capitale, ma ha la scelta fra queste tre vie: a) non aumentare il capitale ; e in tal caso l'intero saldo attivo di rivalutazione dovrà avere un fondo di riserva come sua contropartita al passivo; b) aumentare il capitale in misura uguale ai due terzi del saldo di rivalutazione, mandando l'altro terzo ad un fondo di riserva; c) aumentare il capitale in misura inferiore ai due terzi del saldo di rivalutazione, mandando l'eccedenza ad un fondo di riserva. Nei casi bj ec) l'aumento del capitale, nella misura prescelta, dev'essere fatto mediante aumento del valore nominale delle azioni e conterdporanea emissione di azioni a pagamento o di obbligazioni convertibili in azioni; nel caso a) 11 valore nominale dell'azione resta immutato e non si procede all'emissione di nuovi titoli. La società scegl'ctà una di queste vie a seconda del suo bisognò-iHRenard 'fre&cdrflgha : disponibilità sufficienti,, segue la via a) ; se vuol prò* cacciarsene dal mercato sino all'estremo limite consentitole dal decreto, sceglie la via b) ; se non le occorre giungere sino a quel limite, procede più o meno innanzi per la via c). Cade quindi la obbiezione che il decreto, Riponendo la emissione di azioni a paga mento, appesantisca la situazione di quelle società che non hanno bisogno di nuovi finanziamenti; perchè tale imposizione non esiste. D'altra parte, qualora nuovi finanziamenti siano necessari— come tanto spesso ora si ripete lamentando che il risparmio rifugga dalle borse— è ovvio che essi richiedono la sottoscrizione di titoli a pagamento, e sarebbe una ingannevole illusione il volerla incoraggiare con la contemporanea distribuzione di azioni gratuite anziché con l'elevare il valore nominale delle vecchie e nuove azioni, quasiché non fosse la stessa cosa possedere un'azione da 1000 lire o due da 500 e non fosse conveniente non accrescere la massa numerica' dei titoli già in circolazione. Fin qui, dunque, il decreto sarebbe in tutto encomiabile: esso dà modo alle imprese di alleviare il loro carico fiscale; lascia ad esse la scelta fra parecchie maniere di iscrivere a bilancio i saldi di rivalutazione; promuove tacitamente la costituzione di fondi di riserva che potranno in seguito essere utilizzati per altri aumenti di capitale; abroga, con gli arti- coli 6-8, i decreti sulla limitazione dei dividendi e l'imposta del 25 % ; e cerca nello stesso tempo di esercitare una moderata azione anti-inflazionistica. Al rovescio di questa medaglia sta però la seconda parte dell'articolo quarto, ingarbugliata nella formulazione e confusionaria nella sostanza. In essa si trovano congiunti con un e due casi affatto diversi che avrebbero dovuto esser disgiunti con un nè;"*), meglio, contemplati in due distinti capoversi. H primo, infatti, limita l'ammontare dèi saldi attivi di rivalutazione, che possono portarsi ad aumento di capir tale, all'ammontare dei nuovi titoli effettivamente sottoscritti ; il secondo lo limita alla somma che si otterrebbe applicando al capi? tale ed alle riserve i coefficienti di rivalutazione consentiti. Credo che questo secondo limite si presenterà rare volte, e cioè soltanto qualora capitale e riserve ordinarie e straordinarie l'eccettuate alcune speciali) figurino in bilancio per una cifra molto bassa rispetto alvalore degli impiantì che sivogliono ulteriormente riva-lutare. Il primo limite, in- vece, potrà incontrarsi moi-ito frequentemente; ma qua-'li e quanti imbarazzi scatu- - 'riranno da quella disposizione! L'ammontare definitivo dell' aumento di capitale è da essa fatto dipendere da un avvenimento futuro ed incerto, quale l'esito della sottoscrizione delle nuove azioni od obbligazioni: le assemblee non sapranno, quindi, con quaie criterio deliberarlo. Dovranno essere riconvocate per ridurlo, se la sottoscrizione non avrà raggiunto quella quota del saldo di rivalutazione alla quale l'aumento di capitale era .-stato commisurato? E qua li sono le azioni effettiva- mente sottoscritte: quelle sulle quali sono stati vèrsati ' almeno i tre decimi o quelle1 iinteramente liberate? E co'me si deciderà il risparmia tore a sottoscrivere, se non 'sa nemmeno qual'è il valore nominale dell azione che gli verrà assegnata? E come si regoleranno i sindacati di garanzia per determinare l'onere che si assumono? Qui evidentemente, il decreto ha voluto strafare per evitare che la condizione della emissione di titolo a pagamento non fosse parzialmente elusa ; ma prima che tutte, quelle incognite generino un inestricabile sviluppo di dubbiezze e di confusioni, sarebbe bene che la seconda -parte dell'articolo quarto -, foBSe . abrogata e sostituita con ,un t(*to P1U chiaro e ' meglio ragionato, 1 Pasquale Jannaccone