Condono immobiliare al via

Condono immobiliare al via Nessuno sconto: le tasse evase dovranno essere pagate per intero Condono immobiliare al via Ultima occasione per le case non dichiarate ROMA. Hanno preso il via, con la distribuzione dei modelli presso gli uffici delle imposte dirette, le operazioni per la presentazione delle dichiarazioni di «condono immobiliare», la sanatoria «bis» che segue la prima fase dedicata agli «ex forfettari» (è fallita: sono arrivate solo poche migliaia di domande sul milione e 200 mila contribuenti interessati). Il condono immobiliare, cioè quello per le case non dichiarate, è previsto da un decreto varato nel settembre scorso, che sta ancora percorrendo il suo cammino parlamentare. In un comunicato diffuso ieri, il ministero delle Finanze ricorda le modalità di presentazione delle domande e le categorie di contribuenti che potranno cogliere questa opportunità di espiare i propri peccati fiscali. In concreto, possono presentare la dichiarazione sostitutiva tutti i soggetti Irpef, Irpeg e Ilor, per i periodi di imposta anteriori al 1988, e in alcuni casi, per esempio per la vendita dell' immobile, anche per periodi successivi a tali termini. La dichiarazione sostitutiva può comprendere anche periodi d' imposta per i quali sono stati notificati accertamenti non ancora divenuti definitivi, mentre restano esclusi i periodi d'imposta per i quali sono stati effettuati accertamenti divenuti definitivi prima della presentazione della dichiarazione. I redditi dell'immobile non dichiarati (o dichiarati solo in parte), da esporre nella dichiarazione di «condono», si calcolano in base alle disposizioni in vigore negli anni interessati. Non ci saranno, comunque, sconti: le tasse evase dovranno essere pagate per intero. Per la determinazione delle imposte da versare si utilizza, invece, un meccanismo di calcolo semplificato per cui Irpeg ed Ilor derivano dall'applicazione di aliquote fisse, mentre per l'Irpef si fa riferimento all'aliquota marginale, in caso di reddito dichiarato o accertato; a quella gravante sul primo scaglione di reddito, nel caso in cui nella dichiarazione non sia stato esposto alcun reddito imponibile; a quella del 27 per cento, in caso di omessa dichiarazione. Nei confronti dei contribuenti che presentano le dichiarazioni sostitutive non saranno applicate le pene pecuniarie previste per la omissione, incompletezza, infedeltà o tardività delle dichiarazioni dei redditi. Non si applicheranno, inoltre, gli interessi e le soprattasse relativi alle imposte dovute in base alla dichiarazione sostitutiva. E i contribuenti saranno al riparo dalle sanzioni amministrative connesse ad ogni altra violazione degli obblighi fiscali relativi ai rèdditi dei fabbricati dichiarati, (r. i.]

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