I motivi del ricorso del P.G. di Corte d'Appello

I motivi del ricorso del P.G. di Corte d'Appello Contro la sentenza De Giorgia I motivi del ricorso del P.G. di Corte d'Appello Alessandria, 1 giugno. Il sostituto Proc. Gen. presso la Corte d'Appello di Torino, dottor Alfredo Cottafavi. ha fatto pervenire 1 motivi d'appello contro la sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria 11 13 aprile scorso nel confronti de] dott. Alfredo De Giorgis, condannato, come è noto, ad 8 anni di reclusione per omicidio colposo plurimo, giudizio in contrasto con le conclusioni del P. M., che aveva richiesto U rinvio degli atti alla Procura, ravvisando l'ipotesi, anziché di una responsabilità colposa, di una effettiva configurazione dolosa. Analisi del movente Tratteggiaindo la p°rsonalità del soggetto, afferma il ricorrente come il movente « che dovrebbe risiedere nel desiderio del De Gior gis di emanciparsi dai legami della famiglia p«r crearsi una diversa esistenza sia senza dubbio sproporzionato al delitto; esso, peraltro, non è neppure tale da presupporre, in modo inderogabile, un fattore morboso. Comunque, tale movimento si delinea, nel processo, con particolare risalto. Se è vero che il De Giorgis, nascondendo all'Amia Pricca e alla famiglia di lei la propria condizione di coniugato, non aveva esitato a frequentare, da « fidanzato ». l£ sua casa, imprimendo alla relazione una finalità matrimoniale, egli non poteva pensare di raggiungere lo scopo, vivendo la moglie. Il Tribunale ha cisto, nei rapporti del De Giorgis con la Frioca, un semplice « amorazzo »: ma non si è domandato per quale ragione, in tale ipotesi, il De Giorgis avrebbe ri- ii imii ninnimi ii i mini i mm mimimi iiiiimniii spettato la ragazza e si sarebbe, d'altronde, compromesso cosi gravemente verso la famiglia a rischio di essere cacciato di casa, come intatti avvenne, e trattato da « farabutto ». Ora. è psicologicamente ammissibile che un coniugato circuisca una fanciulla a scopo di seduzione, giacchè non è di ostacolo al conseguimento del fine l suo stato civile, ma non è facie concepire l'inganno a scopo marimoniale, se non supponendo, nel soggetto, la previsione o l'inendimento di rendersi libero « Da tener presente che nel giorno stesso della tragedia, mentre gli ultimi familiari ancor vivi agonizzavano nello stesso ospedale. Il De Giorgis aveva eh amato al suo capezzale la « fidanzata » e la madre di lei ed aveva rivolto a quest'ultima la domanria: . Mi vuole ancora bene? »; indizio, questo, dell'importanza che egli attribuì va ai suoi rapporti con la famiglia della ragazza Esamina quindi le circostanze che hanno portato alla tragedia; 10 scambio delle boccette, l'Idea ossessiva dell'avvelenamento col enivo, la determinazione di far ricorso al sedicente cloralio, la condotta del prevenuto prima, durante e dopo il fatto, risultanze che furono dal Tribunale valutate In stretta relazione al presupposto della diagnosi isterica affermata dalla perizia dei neurologhl professori Carezzano e Maragnani sulla quale si era fondata la difesa del De Giorgis « Sul valore della diagnosi Isterica — afferma il magistrato — utti 1 trattatisti concordano nel considerarlo più che mai relativo, trattandosi di disturbi funzionali, non contrassegnati da alcun dato anatomico a cui non si è ancora riconosciuta una base dimostrai): le: quindi manifestazioni insidiose n quanto suscettibili di essere simulate. Ed ecco come l'uomo, che doveva ben presto sollevare nel pubblico ondate di sdegno per la esecrabile sua condotta, si mostra al periti come l'uomo dagli « al tetti familiari molto sviluppati k e lo stesso soggetto, che aveva ripudiato la buona moglie e troppo devota, e che in modo truffaldino aveva insidiato il buon nome della lamiglla, diventa, nella perizia, l'uomo dall'austero « senso dell'onestà e del dovere », Che tali affermazioni dei periti siano frutto di sapiente mimetismo da parte di quello stesso De Giorgis. che, secondo la motivata impressione del prof. Banchieri, aveva simula to anche il « trisma » e 1 sintomi dell'intossicazione, equivale ad una ovvia deduzione ». Elementi probanti Malgrado la crisi il De Giorgis conserva Integri anche il potere della volontà, ma la sua non era volontà di morire. Egli sapeva che 11 preteso « cloralio » era Invece stricnina e tale deduzione concorda con il dato storico che proprio il De Giorgis, pochi giorni prima del fatto, aveva collocato la stricnina nella boccetta del cloralio. Alla forza probante di tali elementi, 11 Tribunale ha contrapposto la perizia del chimico prof. Mascherpa, il quale avrebbe trovato tracce di stricnina nelle urine del De Giorgis, ed ha poi dato atto che, mentre 11 primo perito, prof. Piccioli, era pervenuto a risultati completamente negativi, con l'esame chimico, il Mascherpa aveva dovuto usare, al fini della ricerca, il « metodo fisiologico », mediante il quale si otterrebbero, modernamente, reazioni indicatrici di percentuali di veleno anche minori, rilevate dalle contrazioni dei muscoli di una rana, iniettata del liquido da esaminare. « La scomparsa di tutti 1 partecipi dell'angoscioso dramma non ha permesso di stabilire con esattezza quanto sia avvenuto tra 11 De Giorgis e la moglie allorchè questa era accorsa per assisterlo. Si sa soltanto che il De Giorgis, alla vista del « cloralio », ch'egli sapeva doversi prendere In dose massiva per agire come antidoto, osservò che la quantità di esso sarebbe stata insufficiente per tutti. Cosi egli avrebbe insistito presso la moglie a salvare intanto se stessa Ingoiando 11 «cloralio», per cui soltanto costei avrebbe dovuto prendere il veleno. La Suprema Corte ha più volte Insegnato che, allorchè sussistono gli elementi per ritenere che il delitto vi fu, si renda superflua la ricerca del movente. Nel caso pre sente non si tratta neppure di vedere se, In relazione al ■ fatto diverso » cui allude l'art. 4T7 sia scaturita la prova certa: infatti affinchè il Giudice debba ottemperare al precetto di restituzione degli atti al P. M. non si richiede una tale condizione: basta che, dal dibattimento, sia sorto un complesso serio di elementi per cui il- fatto si presenti sotto un profilo diverso e che indichi la necessità, per il raggiungimento del vero, di convogliare le Indagini in un'altra direzione. Alla stregua del suesposti motivi, la richiesta già formulata dal P. M. al termine del dibattimento affinchè il tribunale, a norma dell'articolo 477, ordinasse la trasmissione degli atti al P M aveva trovato piena giustificazione nelle risultanze del processo: e a torto il Collegio la respinse ». Pertanto 11 magistrato conclude che la Corte vorrà accogliere l'appello l cui motivi si compendiano nella denunciata violazione dell'ar. ticolo 477 Codice Proc. Pen. ii

Luoghi citati: Alessandria, Torino