La legge sull'avocazione dei profitti eccezionali

La legge sull'avocazione dei profitti eccezionali La legge sull'avocazione dei profitti eccezionali I Roma, 18 gennaio. La « Gazzetta Ufficiale » ha pubblicato la legge con la quale vengono stabiliti i termini per l'avocazione dei profitti eccezionali di contingenza e per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, l'imposta diretta ordinaria e l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. In merito vengono emanate in questi giorni da parte degli uffici competenti della finanza le norme esplicative del provvedimento. L'avocazione si applica ai profitti eccezionali di contingenza conseguiti nel periodo 1 gennaio '39-31 dicembre '48. Sono del pari soggetti ad avocazione, anche se conseguiti dopo detta data, i profitti eccezionali di contingenza conseguiti dal l.o gennaio '45 in dipendenza di situazioni di particolare vantaggio determinate dal dislivello tra i prezzi di mercato interno e quelli dei mercati esteri e tra il cambio ufficiale e quello libero per le operazioni aventi per oggetti merci provenienti dall'estero. L'azione della finanza per l'accertamento dei profitti eccezionali si prescrive solo col 31 dicembre '51. E' prorogato al 30 giugno '50 il termine per l'accertamento d'ufficio della I imposta straordinaria sui prò fitti di guerra e per la rettifica, ai fini dell'imposta mede sima, dei profitti dichiarati. I termini concernenti la rettiti ca da parte della finanza, con effetto dal l.o gennaio '47. dei redditi rivalutati automaticamente e per accertamento d'ufficio nei confronti di quei con tribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre '51 e al 31 dicembre '52. Per i redditi mobiliari di categoria B e Cl che non erano definiti alla data d'entrata in vigore del D.L. l.o settembre 1947, l'amministrazione finanziaria può rettificare i redditi rivalutati e quelli dichiarati dai contribuenti in 3ede di rettifica dei redditi stessi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di iscrizione a ruolo dei redditi rivalutati. Infine sono prorogati al 31 dicembre 1949 i termini di pre scrizione e decadenza stabiliti nei confronti dell'amministra¬ zione dello Stato per l'applicazione della riscossione dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione che sono scadute il 31 dicembre 1948.

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